Antiriciclaggio, autovalutazione commercialisti entro il 27 maggio

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Scadenza in arrivo per i commercialisti. Entro il 27 maggio 2026 deve essere aggiornato il documento di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dello studio professionale.

Il termine riguarda gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed è collegato alla pubblicazione, avvenuta il 27 maggio 2025, dell’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

L’adempimento va letto alla luce delle Regole tecniche del CNDCEC del 16 gennaio 2025 e della nuova modulistica approvata con Informativa n. 57 del 26 marzo 2026.

Chi deve effettuare l’autovalutazione

Sono tenuti all’adempimento i dottori commercialisti e gli esperti contabili soggetti agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. n. 231/2007.

L’obbligo riguarda i professionisti che svolgono attività potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche all’interno di:

  • studi individuali;
  • studi associati;
  • società tra professionisti;
  • strutture professionali organizzate.
Negli studi associati l’autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio nel suo complesso. Resta comunque possibile per ciascun professionista associato predisporre una propria valutazione individuale.

NOTA BENE: Per i neoiscritti, la prima autovalutazione deve essere predisposta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività professionale.

Cosa fare entro il 27 maggio 2026

Entro la scadenza, i professionisti devono aggiornare l’autovalutazione del rischio dello studio, verificando se l’organizzazione interna e i presidi adottati siano coerenti con il livello di rischio rilevato.

L’analisi deve considerare, in particolare:

  • la tipologia di clientela assistita;
  • le prestazioni professionali rese;
  • l’assetto organizzativo dello studio;
  • le procedure interne antiriciclaggio;
  • l’adeguatezza dei presidi di controllo;
  • le eventuali vulnerabilità emerse.

L’obiettivo è individuare il livello di esposizione dello studio al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e adottare, se necessario, misure di mitigazione proporzionate.

Quali modelli utilizzare

Per l’aggiornamento dell’autovalutazione il CNDCEC raccomanda l’utilizzo della nuova modulistica approvata con Informativa n. 57/2026.

Il modello di riferimento è il modello AV.0, dedicato all’autovalutazione del rischio dello studio professionale.

Il modello mantiene l’impostazione già nota, ma introduce alcuni aggiornamenti operativi, tra cui:

  • una classificazione più puntuale della clientela;
  • una valutazione della vulnerabilità articolata su quattro livelli di rischio;
  • un minore peso attribuito ai canali distributivi, in linea con le Regole tecniche aggiornate.

Il modello AV.0 consente di valutare il rischio complessivo dello studio attraverso l’esame del rischio inerente, della vulnerabilità e del rischio residuo.

Fogli di calcolo: supporto, non automatismo

Oltre alla modulistica, il CNDCEC ha messo a disposizione fogli di calcolo utilizzabili come strumenti di supporto per sintetizzare le valutazioni.

Tali strumenti possono aiutare il professionista nella determinazione del rischio dello studio, del cliente e della prestazione, ma non hanno natura vincolante.

La valutazione non può essere affidata a un automatismo. Resta centrale il giudizio professionale, che deve essere motivato, documentato e coerente con le caratteristiche concrete dello studio.

Aggiornati anche i modelli per l’adeguata verifica

L’Informativa n. 57/2026 ha aggiornato anche alcuni modelli relativi all’adeguata verifica della clientela.

Tra questi:

  • AV.1, per la determinazione del rischio del cliente e della prestazione;
  • AV.2, documento riepilogativo dei dati, delle informazioni e della documentazione acquisita;
  • AV.7, check list per il controllo costante del rapporto.

Il modulo AV.1 amplia le ipotesi in cui la valutazione può concentrarsi sugli aspetti riferiti al cliente, includendo anche la consulenza continuativa in ambito contabile e fiscale.

Il modulo AV.2 è stato semplificato e assume una funzione riepilogativa.

Il modulo AV.7 aggiorna gli elementi da monitorare nel tempo, con attenzione, tra l’altro, all’uso del contante non coerente con il profilo del cliente e a comportamenti non compatibili con la sua situazione economico-finanziaria.

Perché l’adempimento è importante

L’autovalutazione del rischio è uno dei presidi centrali del sistema antiriciclaggio dello studio professionale.

Serve a verificare se le procedure interne siano adeguate rispetto al rischio effettivo e consente di dimostrare, anche in caso di controllo, che il professionista ha adottato un approccio consapevole e proporzionato.

L’adempimento non deve quindi essere considerato solo formale. Il documento deve essere conservato e deve rendere tracciabile il percorso logico seguito nella valutazione.

Entro il 27 maggio aggiornamento con modello AV.0

In vista della scadenza del 27 maggio 2026, i commercialisti già iscritti all’Albo devono quindi aggiornare l’autovalutazione del rischio dello studio utilizzando il nuovo modello AV.0 e verificando la coerenza dei presidi antiriciclaggio adottati.

I modelli e i fogli di calcolo messi a disposizione dal CNDCEC rappresentano un supporto operativo utile, ma non sostituiscono la responsabilità del professionista nella valutazione del rischio e nella definizione delle misure organizzative più adeguate.

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