Ok alla riduzione dell’assegno a favore della ex moglie che abbia una specifica qualifica professionale

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E’ stato rigettato dai giudici di Cassazione – sentenza n. 4571 del 22 marzo 2012 – il ricorso presentato da una donna che si era vista ridurre, dalla Corte d’appello di Napoli, l’assegno di mantenimento imposto all’ex coniuge in sede di divorzio.

Secondo la Suprema corte la pronuncia di merito era da considerare congruamente e logicamente motivata in considerazione di due ordini di circostanze; da un lato, l’ex marito aveva avuto una diminuzione patrimoniale in quanto aveva cessato una collaborazione con un’azienda per incompatibilità con ruolo di dirigente Asl, dall’altro la stessa, pur essendo impossidente e priva di alcuna fonte di reddito, aveva una specifica qualifica di ordine professionale, quella di insegnante, che avrebbe potuto utilizzare per lezioni private o per collaborare con scuole pubbliche o private.
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