OK all’utilizzo della parte comune che non alteri la destinazione del bene

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 869 del 23 gennaio 2012, hanno rigettato il ricorso presentato da un condominio avverso la decisione con cui il Tribunale di Monza aveva dichiarato illegittima una delibera condominiale di revoca del permesso, concesso nel 1991 ad un condomino, di occupare una porzione del cortile comune con tavolini da bar.

La Suprema corte, in particolare, ha ritenuto corretta la lettura contenuta nella decisione del Tribunale secondo cui era da escludere che la collocazione dei tavolini in questione, per la limitatezza dello spazio e del tempo dell’occupazione, costituisse un uso improprio della cosa comune, tale da alterarne la destinazione o da menomarne la possibilità di fruizione da parte degli altri condomini.

Ed infatti, l’utilizzo delle parti comuni dell’edificio spetta ad ogni condomino nel modo che ritenga più opportuno, sempre che, come nella specie, l'utilizzo concreto delle stesse non ne pregiudichi la naturale destinazione e consenta il godimento del bene anche agli altri comproprietari.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 19 – Parti comuni, di tutti e di nessuno – Di Rago, Bordelli

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