Organo di controllo non più legato al capitale sociale della Srl

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Interessanti novità per le Srl a seguito dell'entrata in vigore, il 25 giugno 2014, del Decreto legge n. 91/2014.

Per le medesime, viene meno l'obbligo della nomina del collegio sindacale o del revisore nei casi in cui abbiano un capitale sociale pari o superiore a quello minimo stabilito per le Spa, finora pari a 120mila euro ed attualmente ridotto a 50mila euro.

Ne consegue che per le Srl la nomina dell'organo di controllo contabile rimane obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi in cui le medesime superino i parametri che impongono la redazione del bilancio in forma ordinaria, siano tenute a redigere il bilancio consolidato o abbiano il controllo di un'altra società che sia soggetta alla revisione legale. Ininfluente, in definitiva, l'entità del capitale sociale.

Revoca immediata o alla scadenza del mandato?

Il dubbio che si pone concerne le Srl che abbiano già nominato l'organo di controllo a seguito del superamento del limite del capitale sociale previsto per le Spa.

Si tratta, ossia, di individuare il momento a partire dal quale decadrebbe l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, se, ossia, le Srl possono revocare il mandato dei sindaci fin da subito o se sia necessario aspettare la scadenza del rispettivo mandato. Il Decreto, sul punto, non contiene alcuna specifica.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 23 - Srl, il capitale non obbliga alla nomina
  • ItaliaOggi7, p. 15 – Revisori, la revoca è immediata – De Angelis

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