Pa. L’interesse pubblico fa venire meno l’obbligo di verifica

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In risposta all’interrogazione parlamentare avanzata in Commissione Finanze della Camera dall’onorevole Alberto Fluvi, su come poter assicurare che l'erogazione degli incentivi statali da parte della Pa avvantaggi solo le imprese sane, ai sensi della circolare n. 27 dello 23 settembre 2011 della Ragioneria generale dello Stato sull’ambito di applicazione dell'articolo 48-bis del Dpr n. 602/1973, il sottosegretario dell’economia, Bruno Cesario, ha meglio chiarito l’ambito di intervento del cosiddetto “interesse pubblico”.

Al question time del 3 novembre 2011, Cesario ha infatti specificato come “in determinate circostanze, possa risultare prevalente l'interesse pubblico all'erogazione dei contributi a favore di specifici soggetti direttamente fissata dalla legge rispetto al generale obbligo di procedere alla verifica di cui al ricordato art. 48-bis”. L’interesse pubblico può cioè prevalere sulle verifiche da effettuare nei confronti dei creditori della Pa, nel caso in cui sia stato lo stesso legislatore a fissare i requisiti dei soggetti ammessi a beneficiare dell’incentivo. Allo stesso modo, dalla fissazione delle modalità per la determinazione del beneficio deve emergere che l’incentivazione risulta finalizzata al raggiungimento di obiettivi valutati prioritari per la collettività.

Dunque, in nome dell’interesse pubblico, possono essere effettuati i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni alle imprese che siano debitrici nei confronti del Fisco (si veda il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), anche in assenza di specifiche verifiche e controlli, ma a condizione che i beneficiari siano individuati mediante specifici requisiti fissati per legge.
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  • ItaliaOggi, p. 28 - Contributi pa, anche senza verifica

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