Pagamento del debito tributario: non esclude la punibilità per i giudizi già definiti

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Pagamento del debito tributario: non esclude la punibilità per i giudizi già definiti

La trasformazione del pagamento del debito tributario da circostanza attenuante a causa di esclusione della punibilità è applicabile ai procedimenti pendenti o successivi al momento dell’entrata in vigore della novella normativa di cui al Decreto legislativo n. 158/2015.

Si tratta del novellato articolo 13, comma 1, del Decreto legislativo n. 74/2000, secondo cui i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative ed interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

Preclusione del giudicato: scriminante non applicabile per procedimenti definiti

Diversa è la situazione per i procedimenti non più in corso, in quanto ormai irreversibilmente definiti.

La risposta in ordine ai margini di applicabilità della nuova disposizione nei confronti dei procedimenti già definiti è stata rinvenuta, dalla Corte di cassazione, nel “sistema”, ossia guardando alla fisionomia degli effetti del pagamento del debito tributario, espressamente ricondotti dal legislatore all’interno della causa di esclusione della punibilità, nonché alla relazione di questa con gli articoli 2 del Codice penale e 673 del Codice di procedura penale.

La Terza sezione penale, con sentenza n. 13110 del 21 marzo 2018, ha, quindi, desunto, dall’analisi di queste disposizioni, la preclusione rappresentata dal giudicato e l’impossibilità evidente di applicare analogicamente la norma processuale in oggetto ai procedimenti già definiti con sentenza irrevocabile.

No alla revoca della sentenza definitiva

E sulla base di queste considerazioni, ha rigettato il ricorso promosso da un uomo che era stato condannato, con sentenza definitiva comminatagli nel 2013, per il reato di omesso versamento delle ritenute, e che aveva chiesto la revoca della sentenza ex articolo 673 C.p.p. deducendo di aver provveduto, prima dell’apertura del dibattimento e della conseguente sentenza di applicazione della pena, a pagare il debito tributario.

In particolare, lo stesso si era rivolto alla Corte di legittimità lamentando che il giudice dell’esecuzione avesse illegittimamente escluso di poter accogliere l’istanza di revoca sull'assunto che, nei suoi confronti, si era già formato il giudicato.

Statuizione, questa, confermata dalla Suprema corte, la quale ha ricordato come, da un lato, la trasformazione operata dal legislatore non costituisce alcuna abolitio criminis con effetto di iperattività della nuova norma, trattandosi unicamente di una successione modificativa a cui è inevitabilmente applicabile lo sbarramento rappresentato dalla pronuncia di sentenza irrevocabile. Dall’altro, ha sottolineato che la revoca della sentenza è possibile solo in caso di abrogazione o dichiarazione costituzionale della norma incriminatrice.

L'intervenuta esclusione della punibilità differisce da abolitio criminis e da pronuncia di illegittimità costituzionale

Proprio con riferimento alla causa di esclusione della punibilità – ha, quindi, evidenziato - è stato di recente chiarito che la stessa, presupponendo l’accertamento del reato e la riferibilità soggettiva all’imputato, differisce radicalmente sia dall’abrogazione della disposizione di legge, sia dalla pronuncia dichiarativa di illegittimità costituzionale, non rientrando dunque tra le situazioni tassative previste dall’articolo 673 C.p.p., “dal momento che non produce l’effetto di escludere la configurabilità del reato, la sua dimensione storico-fattuale e la responsabilità risarcitoria per pregiudizi cagionati a terzi”.

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