Pannelli fotovoltaici, il 55% non si cumula

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Con la risoluzione n. 207 di ieri l’agenzia delle Entrate spiega che la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, che ottiene l’applicazione della tariffa incentivante e il premio aggiuntivo, non assume rilievo ai fini dell’applicazione della detrazione del 55% destinata agli interventi che mirano al risparmio energetico (spese di isolamento del tetto e costi della manodopera). In sostanza si chiarisce la distinzione e la non cumulabilità tra agevolazioni per il contenimento dei consumi e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, si ricorda che il decreto 19 febbraio 2007 dello Sviluppo economico dispone che le tariffe incentivanti non sono applicabili all’energia prodotta da pannelli solari per i quali sia stata già riconosciuta la detrazione del 36%. L’istanza per la cumulabilità, dunque, è respinta con la precisazione che il contribuente che ha realizzato pannelli fotovoltaici per la produzione di energia con tariffa incentivata può beneficiare della detrazione del 55% solo per le spese sostenute per la riqualificazione energetica ottenuta con l’isolamento del tetto.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Pannelli fotovoltaici, il 55% non si cumula - Poggiani

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