Parcella dell’avvocato senza sconti

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Parcella dell’avvocato senza sconti

Amicizia tra legale ed assistito non rileva

Le competenze dell’avvocato si calcolano in base al valore della controversia, senza che possano essere eccepite: a) la presunta amicizia tra il legale (nel frattempo deceduto) ed il cliente, per cui gli stessi avrebbero concordato un corrispettivo differente; b) la posizione del cliente medesimo, ritenuta facilmente difendibile, richiedendo dunque un impegno limitato da parte del legale.

E’ quanto enunciato dalla Corte Costituzionale, seconda sezione civile, nell'ambito di una complessa vicenda giudiziaria innescata dagli eredi del defunto legale, che avevano ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento, pro quota, delle competenze spettanti al de cuius. La società ingiunta tuttavia, che era stata difesa da quest’ultimo, aveva eccepito l’eccessività del corrispettivo preteso, in virtù di un espresso accordo che teneva conto dei rapporti di amicizia tra l’assistita ed il professionista. Gli eredi, da parte loro, contestavano l’esistenza del suddetto accordo e ribadivano l’esattezza della parcella con riferimento all'indicazione del valore della causa (a loro avviso, non indeterminabile, ma determinato) accertata anche mediante consulenza d’ufficio disposta in corso di giudizio.

Secondo la Corte Suprema, le pretese della parte assistita non meritano accoglimento, in quanto, innanzitutto, implicano un riesame della vicenda senza tener conto che nel frattempo è intervenuta una pronuncia di legittimità (con rinvio al giudice di merito).

Posizione facilmente difendibile non rileva

Infondata parimenti la censura secondo cui la difesa apprestata dall'avvocato avrebbe richiesto un impegno limitato, sicché le competenze riconosciute dovevano stimarsi eccessive, collocandosi la prestazione fornita al di sotto della media.

La deroga al valore della causa come determinato con criteri codicistici, deve trovare fondamento, semmai – conclude la Corte con sentenza n. 14801 del 14 giugno 2017 - nella conclamata iniquità del risultato, posto a confronto della effettiva valenza economica aliunde determinata; non già, come nella specie, in base a considerazioni soggettive non omogeneamente comparabili (come la specifica posizione della parte difesa, ritenuta agevolmente difendibile).

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