Parti civili, tutele a singhiozzo

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Il Tribunale di Milano (v. ordinanza del 18.4.2008), in materia di costituzione di parte civile nel processo penale, torna nuovamente sull’argomento negando detta possibilità ai risparmiatori che volevano ottenere dalle banche il risarcimento dei danni subiti nel caso Parmalat sulla base della disciplina del decreto n. 231/01. Sottolinea l’ordinanza che ostacolo all’esercizio dell’azione civile dei risparmiatori nel procedimento penale è la qualificazione come amministrativo dell’illecito degli enti, che non consente un’interpretazione estensiva dell’art. 185 c.p., “posto che la responsabilità dell’ente non è assimilabile concettualmente e giuridicamente alla responsabilità penale ed in ogni caso non deriva esclusivamente dalla commissione di un reato”.

L’ente, che è civilmente responsabile per il fatto di chi agisce in suo nome e per suo conto, è, in detta ipotesi, anche direttamente imputato come responsabile per l’illecito amministrativo. Sulla base dell’assunto che la responsabilità della persona fisica sta nel “fatto di reato”, mentre quella dell’ente è per illecito amministrativo, (diverso è anche il “fatto” che non è “reato”), è preferibile la tesi dell’inammissibilità della costituzione di parte civile. Ciò è in linea anche con le disposizioni del codice di procedura penale che tendono alla separazione dei due tipi di processo, civile e penale.
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