Redditi dominicali e agrari, in scadenza la denuncia delle variazioni

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Il 2 febbraio 2026 rappresenta il termine ultimo per comunicare le variazioni dei redditi dominicali e agrari intervenute nel corso del 2025. Il rispetto della scadenza assume particolare rilevanza sotto il profilo fiscale, in quanto incide sull’anno di efficacia delle modifiche dichiarate.

Il riferimento normativo è l’articolo 29 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. n. 917/1986, che individua i fatti rilevanti ai fini della variazione del reddito catastale.

Effetti fiscali della denuncia presentata nei termini

La presentazione tempestiva della denuncia comporta un diverso trattamento delle variazioni, a seconda della loro natura.

  • Variazioni in diminuzione del reddito dominicale o agrario: producono effetti fiscali già per il 2025, anno in cui si è verificata la perdita di valore del fondo.
  • Variazioni in aumento del reddito dominicale o agrario: rilevano ai fini fiscali solo a partire dal 2026.

Il rispetto della scadenza del 2 febbraio 2026 è quindi particolarmente vantaggioso nei casi di riduzione del valore produttivo del terreno.

Quali variazioni devono essere denunciate

L’oggetto della denuncia è costituito dalle variazioni, in aumento o in diminuzione, del reddito dominicale o agrario, come individuate dall’articolo 29 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).

Variazioni in aumento

Costituisce variazione in aumento la sostituzione della qualità di coltura risultante in catasto con un’altra di maggior reddito.

Variazioni in diminuzione

Rientrano tra le variazioni in diminuzione:

  • la sostituzione della qualità di coltura catastale con un’altra di minor reddito;
  • la diminuzione della capacità produttiva del terreno dovuta a:
    • naturale esaurimento;
    • cause di forza maggiore;
    • eventi fitopatologici o entomologici che colpiscono le piantagioni, anche in assenza di cambio di coltura.

Non assumono rilevanza, ai fini della denuncia, le variazioni derivanti da deterioramenti intenzionali o da circostanze di carattere transitorio.

Soggetti tenuti alla presentazione

La denuncia di variazione è, in via generale, a carico del proprietario del fondo. Tuttavia:

  • in caso di locazione per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall’affittuario;
  • in presenza di più proprietari, è sufficiente che la denuncia sia presentata anche da uno solo dei comproprietari.

Soggetti esonerati dalla denuncia delle variazioni

Dal 1° gennaio 2007, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della denuncia i contribuenti che hanno dichiarato correttamente l’uso del suolo sulle singole particelle catastali a un organismo pagatore riconosciuto, ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.

Per tali soggetti, il riclassamento del Catasto terreni avviene automaticamente sulla base degli aggiornamenti che l’Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura trasmette ogni anno all’Agenzia delle entrate.

Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento catastale sono consultabili:

  • presso gli uffici provinciali – Territorio;
  • presso il Comune competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale;
  • tramite il servizio di consultazione online dell’Agenzia delle entrate.

In caso di incongruenze tra i dati dichiarati e quelli catastali, è possibile presentare una richiesta di rettifica.

Modalità di presentazione della denuncia delle variazioni catastali

La denuncia deve indicare:

  • la partita catastale;
  • le particelle oggetto di variazione.

Se le variazioni riguardano porzioni di particelle, è necessario allegare una rappresentazione grafica del frazionamento, redatta e sottoscritta da un professionista tecnico abilitato, come un geometra.

La comunicazione può essere presentata:

  • tramite il modello 26, presso il competente ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle entrate;
  • in modalità telematica, mediante il software DOCTE 2.0.

Sanzioni per omessa denuncia delle variazioni in aumento

L’omessa dichiarazione delle situazioni che determinano variazioni in aumento dei redditi dominicali e agrari comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

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