Redditi dominicali e agrari, in scadenza la denuncia delle variazioni
Pubblicato il 02 febbraio 2026
In questo articolo:
- Effetti fiscali della denuncia presentata nei termini
- Quali variazioni devono essere denunciate
- Soggetti tenuti alla presentazione
- Soggetti esonerati dalla denuncia delle variazioni
- Modalità di presentazione della denuncia delle variazioni catastali
- Sanzioni per omessa denuncia delle variazioni in aumento
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Il 2 febbraio 2026 rappresenta il termine ultimo per comunicare le variazioni dei redditi dominicali e agrari intervenute nel corso del 2025. Il rispetto della scadenza assume particolare rilevanza sotto il profilo fiscale, in quanto incide sull’anno di efficacia delle modifiche dichiarate.
Il riferimento normativo è l’articolo 29 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. n. 917/1986, che individua i fatti rilevanti ai fini della variazione del reddito catastale.
Effetti fiscali della denuncia presentata nei termini
La presentazione tempestiva della denuncia comporta un diverso trattamento delle variazioni, a seconda della loro natura.
- Variazioni in diminuzione del reddito dominicale o agrario: producono effetti fiscali già per il 2025, anno in cui si è verificata la perdita di valore del fondo.
- Variazioni in aumento del reddito dominicale o agrario: rilevano ai fini fiscali solo a partire dal 2026.
Il rispetto della scadenza del 2 febbraio 2026 è quindi particolarmente vantaggioso nei casi di riduzione del valore produttivo del terreno.
Quali variazioni devono essere denunciate
L’oggetto della denuncia è costituito dalle variazioni, in aumento o in diminuzione, del reddito dominicale o agrario, come individuate dall’articolo 29 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).
Variazioni in aumento
Costituisce variazione in aumento la sostituzione della qualità di coltura risultante in catasto con un’altra di maggior reddito.
Variazioni in diminuzione
Rientrano tra le variazioni in diminuzione:
- la sostituzione della qualità di coltura catastale con un’altra di minor reddito;
- la diminuzione della capacità produttiva del terreno dovuta a:
- naturale esaurimento;
- cause di forza maggiore;
- eventi fitopatologici o entomologici che colpiscono le piantagioni, anche in assenza di cambio di coltura.
Non assumono rilevanza, ai fini della denuncia, le variazioni derivanti da deterioramenti intenzionali o da circostanze di carattere transitorio.
Soggetti tenuti alla presentazione
La denuncia di variazione è, in via generale, a carico del proprietario del fondo. Tuttavia:
- in caso di locazione per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall’affittuario;
- in presenza di più proprietari, è sufficiente che la denuncia sia presentata anche da uno solo dei comproprietari.
Soggetti esonerati dalla denuncia delle variazioni
Dal 1° gennaio 2007, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della denuncia i contribuenti che hanno dichiarato correttamente l’uso del suolo sulle singole particelle catastali a un organismo pagatore riconosciuto, ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.
Per tali soggetti, il riclassamento del Catasto terreni avviene automaticamente sulla base degli aggiornamenti che l’Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura trasmette ogni anno all’Agenzia delle entrate.
Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento catastale sono consultabili:
- presso gli uffici provinciali – Territorio;
- presso il Comune competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale;
- tramite il servizio di consultazione online dell’Agenzia delle entrate.
In caso di incongruenze tra i dati dichiarati e quelli catastali, è possibile presentare una richiesta di rettifica.
Modalità di presentazione della denuncia delle variazioni catastali
La denuncia deve indicare:
- la partita catastale;
- le particelle oggetto di variazione.
Se le variazioni riguardano porzioni di particelle, è necessario allegare una rappresentazione grafica del frazionamento, redatta e sottoscritta da un professionista tecnico abilitato, come un geometra.
La comunicazione può essere presentata:
- tramite il modello 26, presso il competente ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle entrate;
- in modalità telematica, mediante il software DOCTE 2.0.
Sanzioni per omessa denuncia delle variazioni in aumento
L’omessa dichiarazione delle situazioni che determinano variazioni in aumento dei redditi dominicali e agrari comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
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