Prove digitali e cooperazione penale: i decreti di attuazione UE

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Con i decreti legislativi nn. 215 e n. 216 del 2025 - pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2026 ed entrati in vigore il 30 gennaio 2026 - l’ordinamento italiano si è allineato al nuovo quadro europeo in materia di cooperazione penale e acquisizione delle prove digitali.

I provvedimenti danno attuazione al cosiddetto pacchetto UE sull’e-evidence, introducendo strumenti uniformi per l’accesso transfrontaliero ai dati elettronici nei procedimenti penali e rafforzando la collaborazione tra autorità giudiziarie e prestatori di servizi digitali.

L’obiettivo è rendere più rapida ed efficace l’attività investigativa, assicurando al contempo il rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali.

Il quadro normativo europeo sulla e-evidence  

La disciplina europea sulle prove elettroniche nasce dall’esigenza di superare i limiti degli strumenti tradizionali di cooperazione giudiziaria, quali le rogatorie internazionali e l’Ordine europeo di indagine, spesso inadeguati rispetto alla rapidità dei flussi digitali.

Il nuovo assetto normativo si fonda sul Regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di dati elettronici, e sulla Direttiva (UE) 2023/1544, concernente la designazione di stabilimenti o rappresentanti legali da parte dei prestatori di servizi. Tali atti mirano a garantire procedure snelle, tempi certi e un elevato livello di tutela dei diritti della persona.

Il decreto legislativo n. 215: l’attuazione del Regolamento (UE) 2023/1543  

Il d.lgs. n. 215/2025 disciplina le modalità con cui le autorità giudiziarie italiane possono emettere ed eseguire gli Ordini europei di produzione e gli Ordini europei di conservazione delle prove elettroniche.

Il provvedimento definisce l’ambito di applicazione, individua le tipologie di dati interessati – dati di abbonato, di accesso, di traffico e di contenuto – e stabilisce le autorità competenti, distinguendo le ipotesi riservate al giudice da quelle attribuite al pubblico ministero.

Centrale è il richiamo alle garanzie procedurali, con specifiche previsioni in materia di controllo giurisdizionale e di inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione delle disposizioni.

Le procedure nazionali per l’emissione e l’esecuzione degli ordini europei  

Il decreto legislativo n. 215, nel dettaglio, disciplina in modo puntuale le procedure nazionali per l’emissione e l’esecuzione degli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche. In particolare, stabilisce che l’ordine possa essere emesso dal pubblico ministero o, nei casi previsti, previa autorizzazione del giudice, in funzione della tipologia di dati richiesti.

Per i dati di contenuto è richiesto un controllo giurisdizionale rafforzato, mentre per i dati di abbonato o di accesso l’ordine può essere adottato direttamente dal pubblico ministero.

Il decreto fissa inoltre termini stringenti per l’esecuzione da parte dei prestatori di servizi e individua le ipotesi tassative di rifiuto o rinvio, come l’incompatibilità con immunità o privilegi riconosciuti dall’ordinamento.

Il coordinamento con il codice di procedura penale consente l’integrazione dei nuovi strumenti nel sistema processuale interno, garantendo coerenza applicativa e tutela delle garanzie difensive.

Il decreto legislativo n. 216 e l’attuazione della Direttiva (UE) 2023/1544  

Il d.lgs. n. 216/2025, invece, dà attuazione alla direttiva europea relativa alla designazione dello stabilimento designato o del rappresentante legale dei prestatori di servizi digitali.

Il decreto individua i soggetti obbligati, stabilisce i requisiti del rappresentante e disciplina gli obblighi di cooperazione con le autorità giudiziarie, garantendo l’effettività delle richieste di accesso alle prove elettroniche anche nei confronti di operatori non stabiliti nel territorio nazionale.

Il ruolo dei prestatori di servizi digitali nella cooperazione penale  

I decreti rafforzano il ruolo dei prestatori di servizi digitali quali interlocutori diretti delle autorità giudiziarie.

Gli operatori sono tenuti ad adottare assetti organizzativi idonei a garantire risposte tempestive e conformi alle richieste legittime, con rilevanti implicazioni in termini di compliance normativa e gestione dei dati.

Tutela dei diritti fondamentali e protezione dei dati personali  

Elemento centrale della disciplina è il bilanciamento tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

I decreti richiamano espressamente i principi di necessità e proporzionalità, prevedono controlli giurisdizionali e assicurano il coordinamento con la normativa europea in materia di protezione dei dati.

Il sistema introdotto, in conclusione, consente una maggiore rapidità nell’acquisizione delle prove elettroniche, rafforzando al contempo le garanzie procedurali e il controllo giurisdizionale.

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