Patente a crediti e disconoscimento del lavoro autonomo: chiarimenti INL su sanzioni
Pubblicato il 10 giugno 2025
In questo articolo:
- Patente a crediti
- Ambito di applicazione della norma
- L’intervento dell’ispettorato nazionale del lavoro
- Criteri di subordinazione
- Conseguenze giuridiche
- Sanzioni a carico dell’impresa affidataria
- INL: no alla sanzione per il lavoratore “pseudo-autonomo”
- Implicazioni per la verifica del committente
- I chiarimenti Inl, in breve
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Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) rappresenta il principale riferimento normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia: obiettivo della norma è garantire un elevato standard di sicurezza nei contesti lavorativi, specialmente nei settori ad alto rischio, come quello dell’edilizia.
Nel corso degli anni, il legislatore è intervenuto più volte sul testo del decreto legislativo per aggiornarne i contenuti alla luce delle mutate esigenze sociali e produttive: una delle innovazioni più rilevanti introdotte nel 2024 riguarda l’implementazione del sistema della patente a crediti per l’accesso ai cantieri temporanei o mobili.
Patente a crediti
La patente a crediti ha lo scopo di incentivare comportamenti virtuosi da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nel settore edile attraverso un meccanismo che si fonda su un sistema premiale e sanzionatorio basato su un punteggio iniziale attribuito a ciascun operatore, che può subire decurtazioni in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza.
La finalità è duplice: da un lato, promuovere l’adozione di prassi lavorative sicure e, dall’altro, escludere dagli appalti pubblici e privati i soggetti che non garantiscono adeguati livelli di tutela per i lavoratori.
Con le modifiche del 2024, il sistema della patente a crediti è diventato obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che intendono operare nei cantieri temporanei o mobili.
In particolare, l’art. 27, comma 11, prevede una sanzione amministrativa del 10% del valore dei lavori, e comunque non inferiore a 6.000 euro, per chi operi nel cantiere senza patente o con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.
Alla sanzione si aggiunge anche l’esclusione per sei mesi dalla partecipazione a lavori pubblici, rendendo il provvedimento particolarmente incisivo sotto il profilo deterrente.
Ambito di applicazione della norma
Il campo di applicazione della patente a crediti è chiaramente delimitato. Essa si applica a:
- tutte le imprese esecutrici di lavori nei cantieri temporanei o mobili;
- tutti i lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri, indipendentemente dal numero di lavoratori o dalla forma giuridica adottata.
Il possesso della patente costituisce, pertanto, condizione indispensabile per l’accesso al cantiere. In assenza di tale requisito, o nel caso in cui la patente risulti priva del numero minimo di crediti richiesto, il soggetto non può legalmente operare.
Requisito minimo: 15 crediti
La norma stabilisce una soglia minima di 15 crediti per poter operare legittimamente in un cantiere. Ogni soggetto (impresa o lavoratore autonomo) è dotato inizialmente di un determinato numero di crediti, che può diminuire a seguito di:
- violazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- provvedimenti ispettivi e sanzionatori definitivi;
- infortuni gravi, collegati alla negligenza nella gestione della sicurezza.
In presenza di una patente con meno di 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo viene considerato non idoneo all’accesso al cantiere, con le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
NOTA BENE: la responsabilità di verificare la titolarità della patente non ricade solo sul soggetto che opera nel cantiere, ma anche sul committente e sul responsabile dei lavori, come previsto dall’art. 90, comma 9, lettera b-bis), dello stesso D. Lgs. 81/2008.
Tali figure sono infatti tenute ad accertare il possesso della patente (o del documento equivalente) da parte di tutte le imprese e lavoratori autonomi coinvolti nei lavori, anche in caso di subappalto.
Il legislatore ha accompagnato l’introduzione della patente a crediti con un robusto impianto sanzionatorio, con l’obiettivo di garantire l’effettività della misura e scoraggiare comportamenti elusivi o irregolari.
Nel caso in cui un’impresa o un lavoratore autonomo operi in un cantiere senza patente o con una patente con meno di 15 crediti si applica, come accennato, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% del valore complessivo dei lavori eseguiti, con un minimo inderogabile fissato in 6.000 euro.
Tale sanzione si distingue per la sua gravità e proporzionalità, in quanto tiene conto dell’effettiva dimensione economica dell’appalto: in questo modo, la norma intende evitare che soggetti economicamente forti possano considerare la sanzione come un mero costo accessorio da assorbire.
Al contrario, la sanzione colpisce con maggior forza proprio le imprese più strutturate, responsabili di una maggiore incidenza sul sistema della sicurezza.
Vediamo un esempio chiarificatore: se un'impresa priva di patente, o con patente sotto soglia, esegue lavori per un valore di 100.000 euro, l'importo della sanzione sarà pari a 10.000 euro (cioè il 10%), ovvero una cifra superiore al minimo legale. Se invece il valore dei lavori fosse pari a 40.000 euro, la sanzione non potrebbe essere inferiore a 6.000 euro, applicandosi in tal caso il minimo legale.
Esclusione da lavori pubblici per 6 mesi
Alla sanzione pecuniaria si accompagna una sanzione interdittiva: il soggetto responsabile dell’illecito viene escluso per sei mesi dalla partecipazione a gare di appalto per lavori pubblici, come previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
Questa misura ha un impatto particolarmente rilevante per le imprese che operano nel settore pubblico, poiché l’esclusione non riguarda solo la singola gara ma ogni procedura attivata nel semestre successivo all’accertamento della violazione.
In altri termini, si tratta di una sanzione che può compromettere la continuità operativa di un’impresa e ridurre notevolmente la propria competitività.
Il provvedimento interdittivo è applicato d’ufficio dall’autorità competente, sulla base della segnalazione dell’organo ispettivo che ha accertato la violazione.
Non è previsto un margine di discrezionalità nell’irrogazione della misura, che scatta automaticamente una volta verificata l’infrazione.
Non applicabilità della diffida ex art. 301-bis
Un ulteriore elemento caratterizzante la disciplina sanzionatoria è rappresentato dalla non applicabilità della diffida prevista dall’art. 301-bis del D.Lgs. 81/2008 norma che, in via generale, consente all’organo ispettivo di diffidare il trasgressore a regolarizzare la propria posizione entro un termine prestabilito, evitando così l’irrogazione della sanzione piena.
Ebbene, nel caso specifico dell’art. 27, comma 11, il legislatore ha escluso espressamente tale possibilità: ciò significa che la sanzione è immediatamente esecutiva, senza margine per sanatorie o ravvedimenti operosi.
L’intervento dell’ispettorato nazionale del lavoro
Nel contesto dell’applicazione concreta del nuovo sistema sanzionatorio, è emersa la necessità di chiarimenti interpretativi in relazione a casi complessi, come quello della riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in lavoro subordinato.
A tale proposito, l’ispettorato di Genova ha sottoposto un quesito formale alla direzione centrale coordinamento giuridico dell’INL, chiedendo se la sanzione prevista dall’art. 27, comma 11, possa essere applicata anche al titolare di una ditta artigiana che, in seguito ad accertamento ispettivo, risulti aver lavorato come dipendente subordinato dell’impresa affidataria, pur avendo formalmente operato in qualità di autonomo.
La risposta fornita dall’ispettorato nazionale con la nota n. 964 del 4 giugno 2025 assume dunque un rilievo centrale nell’interpretazione della normativa sulla patente a crediti.
Il documento afferma che, in tali circostanze, non può essere applicata la sanzione prevista per il mancato possesso della patente a crediti al lavoratore “pseudo-autonomo” in quanto, a seguito della riqualificazione contrattuale, il soggetto non può più essere considerato un lavoratore autonomo bensì un dipendente dell’impresa affidataria, sulla quale ricadono pertanto gli obblighi normativi, compreso quello relativo al possesso della patente a crediti.
Il chiarimento dell’INL si fonda sul principio di coerenza del quadro sanzionatorio, sottolineando che sarebbe contraddittorio contestare al medesimo soggetto sia la mancanza della patente da autonomo, sia l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, l’Ispettorato evidenzia come anche il committente dei lavori non possa essere ritenuto inadempiente rispetto all’obbligo di verifica della patente, qualora il soggetto formalmente autonomo venga poi riqualificato come lavoratore subordinato.
Criteri di subordinazione
Uno degli aspetti più complessi nell'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, della patente a crediti introdotta dall’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, riguarda dunque l’individuazione della natura effettiva del rapporto di lavoro tra un soggetto che opera in cantiere e l’impresa committente o affidataria.
Nella prassi, infatti, non è raro che lavoratori formalmente qualificati come autonomi svolgano attività che, per modalità operative, risultano del tutto analoghe a quelle di un dipendente.
L’ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito a tale proposito, con la nota n. 964/2025, che per procedere alla riqualificazione di un rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, devono essere riscontrati elementi sintomatici della subordinazione.
Tra i principali indicatori della subordinazione si segnalano:
- vincolo di eterodirezione: il lavoratore opera sotto il controllo organizzativo e gerarchico dell’impresa affidataria.
- assoggettamento a orari prestabiliti: il lavoratore non ha autonomia nella gestione dei tempi di lavoro;
- utilizzo di mezzi e strumenti dell’impresa: il lavoratore utilizza risorse messe a disposizione dalla ditta committente;
- inserimento stabile nell’organizzazione aziendale: il lavoratore svolge attività non occasionali e risulta integrato nei processi aziendali;
- mancanza di rischio economico: il lavoratore riceve un corrispettivo fisso e non partecipa al rischio d’impresa.
Quando tali elementi sono riscontrati, l’autorità ispettiva procede con la riqualificazione del rapporto, imputando al datore di lavoro (cioè all’impresa affidataria) tutte le responsabilità connesse alla gestione di un lavoratore subordinato, sia sotto il profilo retributivo e previdenziale che sotto quello della sicurezza.
Conseguenze giuridiche
La riqualificazione del rapporto di lavoro non è un atto meramente formale, ma comporta una serie di implicazioni giuridiche rilevanti.
- Obbligo di regolarizzare la posizione contributiva del lavoratore, con versamento dei contributi previdenziali e assistenziali arretrati.
- Applicazione di sanzioni amministrative per l’omessa assunzione e per la violazione degli obblighi connessi al lavoro subordinato.
- Possibile addebito di sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro, in quanto l’impresa affidataria avrebbe dovuto formare, informare e sorvegliare il lavoratore come dipendente, e non come autonomo.
Inoltre, la riqualificazione comporta il venir meno della qualificazione soggettiva del lavoratore come autonomo, con effetti diretti anche sul piano dell’applicazione della normativa in materia di patente a crediti.
Sanzioni a carico dell’impresa affidataria
Una volta accertata la natura subordinata del rapporto, l’attenzione si sposta sulla responsabilità dell’impresa affidataria che viene considerata a tutti gli effetti, come sopra illustrato, datore di lavoro. Questo comporta l’applicazione di obblighi specifici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dagli articoli del D. Lgs. 81/2008.
- La formazione e informazione del lavoratore subordinato sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione.
- L’attivazione della sorveglianza sanitaria, qualora prevista per le mansioni svolte.
- La predisposizione di misure tecniche e organizzative atte a garantire l’incolumità del lavoratore.
- L’inserimento del lavoratore nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
In caso di inadempienza a tali obblighi, l’impresa è passibile di sanzioni penali e amministrative anche in assenza di eventi lesivi, essendo sufficiente il mancato rispetto della normativa preventiva.
Responsabilità per assenza di patente
In aggiunta, l’impresa affidataria risulta responsabile ai fini del possesso della patente a crediti.
Se l’impresa è sprovvista della patente o ha un punteggio inferiore alla soglia minima di 15 crediti, si applica la sanzione prevista dall’art. 27, comma 11: multa pari al 10% del valore dei lavori, non inferiore a 6.000 euro, e esclusione dai lavori pubblici per sei mesi.
Tale responsabilità resta in capo all’impresa anche qualora il lavoratore, inizialmente qualificato come autonomo, venga successivamente riqualificato come subordinato. Il mancato possesso della patente, in tal caso, è imputabile esclusivamente all’impresa, in quanto unica titolare degli obblighi contrattuali e normativi nei confronti del lavoratore.
INL: no alla sanzione per il lavoratore “pseudo-autonomo”
Uno degli aspetti chiariti con maggiore precisione nella nota riguarda proprio l’inapplicabilità della sanzione ex art. 27, comma 11, al lavoratore “pseudo-autonomo”, ovvero a colui che, pur operando formalmente come autonomo, venga successivamente considerato subordinato in esito all’accertamento ispettivo.
Secondo l’ispettorato, non è possibile infatti contestare al lavoratore la mancata dotazione della patente a crediti poiché tale obbligo si riferisce esclusivamente ai soggetti che operano realmente come autonomi.
Nel momento in cui il lavoratore viene riqualificato come subordinato:
- viene meno la condizione soggettiva necessaria per l’applicazione della sanzione, ossia lo status di lavoratore autonomo;
- il lavoratore viene considerato come dipendente dell’impresa affidataria, alla quale spettano tutti gli obblighi, comprese le responsabilità derivanti dall’assenza della patente.
La condizione soggettiva del lavoratore (autonomo o subordinato) è quindi decisiva per definire l’ambito di applicazione della sanzione amministrativa. L’illecito previsto dall’art. 27, comma 11, è riferito infatti unicamente a soggetti che:
- operano nei cantieri con titolo autonomo;
- non risultano titolari di patente a crediti o possiedono una patente con punteggio insufficiente.
Nel momento in cui l’organo ispettivo accerta che il soggetto ha operato come lavoratore subordinato, il presupposto soggettivo dell’illecito viene meno, rendendo giuridicamente inapplicabile la sanzione a suo carico.
Implicazioni per la verifica del committente
L’ultima questione affrontata dall’INL riguarda la posizione del committente o del responsabile dei lavori, figure alle quali il D.Lgs. 81/2008 attribuisce un obbligo di verifica preventiva del possesso della patente da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
Nel caso in cui un soggetto, presentatosi formalmente come autonomo, venga poi riqualificato come subordinato in sede di ispezione, può essere ritenuto inadempiente il committente che non ha effettuato la verifica?
Secondo l’interpretazione dell’INL, la risposta è negativa: poiché il soggetto non era, nella sostanza, un lavoratore autonomo ma un dipendente occultato da uno schema contrattuale fittizio, l’obbligo di verifica non può estendersi a tale ipotesi. In sostanza, non si può pretendere che il committente verifichi una condizione (la patente del lavoratore autonomo) che, di fatto, non esiste.
Questa impostazione consente di mantenere coerenza e razionalità nel sistema sanzionatorio, evitando una duplicazione di responsabilità in contrasto con la logica della norma.
Tuttavia, resta inteso che il committente deve comunque svolgere un’attenta valutazione dei soggetti che operano nel cantiere, per intercettare eventuali situazioni di fittizia autonomia.
Ecco una breve check list operativa
Attività |
Descrizione |
Responsabile |
---|---|---|
Verifica del possesso della patente a crediti |
Accertare che tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantiere siano in possesso della patente con almeno 15 crediti. |
Committente/Responsabile dei lavori |
Monitoraggio del punteggio della patente |
Controllare periodicamente il punteggio della patente per evitare decurtazioni sotto la soglia minima. |
Impresa/Lavoratore autonomo |
Formazione e informazione dei lavoratori |
Garantire che tutti i lavoratori ricevano adeguata formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro. |
Datore di lavoro/Impresa affidataria |
Valutazione della natura del rapporto di lavoro |
Analizzare le modalità operative per individuare eventuali indicatori di subordinazione nei rapporti con lavoratori autonomi. |
ImpresaCommittente |
Adeguamento contrattuale |
In caso di riqualificazione del rapporto, procedere con l'assunzione del lavoratore e l'adempimento degli obblighi previsti per i dipendenti. |
Impresa affidataria |
Documentazione e tracciabilità |
Mantenere una documentazione accurata delle verifiche effettuate e delle comunicazioni intercorse con i soggetti coinvolti. |
CommittenteImpresa |
I chiarimenti Inl, in breve
Fattispecie |
Chiarimento INL |
---|---|
Applicazione della sanzione al lavoratore riqualificato |
La sanzione per mancanza di patente a crediti non si applica al lavoratore autonomo che, a seguito di accertamento ispettivo, viene riqualificato come subordinato. |
Responsabilità dell'impresa affidataria |
L'impresa affidataria è responsabile per la mancanza di patente a crediti nel caso in cui il lavoratore autonomo venga riqualificato come dipendente. |
Obbligo di verifica da parte del committente |
Il committente non è sanzionabile per mancata verifica della patente se il lavoratore autonomo è riqualificato come subordinato, poiché l'obbligo di verifica riguarda solo imprese e lavoratori autonomi. |
Condizione soggettiva per l'applicazione della sanzione |
La sanzione ex art. 27, comma 11, si applica solo a soggetti che operano come lavoratori autonomi nei cantieri; la riqualificazione a subordinato esclude tale applicazione. |
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