Pena mite con più droghe

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La VI sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 9874 del 2009, ha annullato con rinvio la decisione con cui la Corte d'appello di Bari aveva condannato uno spacciatore trovato in possesso di cocaina, metadone ed hashish. I giudici di merito, in applicazione della vecchia normativa, avevano individuato la presenza di due fattispecie criminose (possesso ai fini dello spaccio di sostanze leggere, e possesso ai fini di spaccio di cocaina) che, in considerazione del vincolo di continuazione, avevano determinato una pena finale pari a quattro anni di reclusione e 14 mila euro di multa. La Corte di legittimità, tuttavia, accogliendo le istanze avanzate dall'imputato, ha rilevato che, poichè con la riforma Fini – Giovanardi (legge n. 49/2006) si è avuta la soppressione della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, è necessariamente mutato anche il trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato al quale non può più contestarsi la continuazione; “l'avvenuta assimilazione delle sostanze” si legge nella sentenza “impone di ritenere che nel caso in questione il reato sia unico, con la possibilità che il trattamento sanzionatorio sia più favorevole rispetto al passato”.

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