Per i titolari artigiani niente obbligo di “Dna”

Pubblicato il



La nota Inail n. 6862 del 29 agosto 2008 precisa che i datori di lavoro artigiani non sono tenuti ad inviare la denuncia nominativa all’Istituto. Sono già soggetti al vincolo di comunicare il proprio codice fiscale e gli altri dati contenuti nel modello di Dna e nella denuncia di inizio attività. L’obbligo riguarda invece i soci, i collaboratori e i coadiuvanti dei datori di lavoro artigiani e non artigiani. Non adempiere (o adempiere in ritardo) comporta una sanzione che va da un minimo di 125 euro ad un massimo di 770 euro per ciascuna violazione.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito