Novità della riforma delle sanzioni tributarie dal 1° settembre 2024

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Novità della riforma delle sanzioni tributarie dal 1° settembre 2024

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. n. 87/2024, attuativo della L. n. 111/2023 (cd. "delega fiscale"), sono state apportate alcune importanti novità al sistema sanzionatorio tributario.

Tra i diversi interventi che hanno, di fatto, rimodulato il quadro sanzionatorio si segnalano:

  • le modifiche alle disposizioni in materia di ravvedimento operoso,
  • la razionalizzazione della definizione al terzo delle sanzioni,
  • una generale mitigazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti tributari.

Per quanto concerne la decorrenza delle nuove disposizioni, si osserva che l’articolo 5 del DLgs. n. 87/2024 stabilisce che le novità in materia di sanzioni amministrative, anche se favorevoli ai contribuenti, operano per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Per quanto concerne il ravvedimento operoso occorre tener presente che la modifica operata all’articolo 13, comma 1, lett. b-ter) del D.lgs. n. 472/1997 ha comportato l’applicazione della sola riduzione della sanzione a 1/7 del minimo (viene meno, così, la riduzione a 1/6) nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene “oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dal l'omissione o dall'errore”.

Rimane fermo, invece, quanto disposto:

  • dall'articolo 13, comma 1, lett. a) del DLgs. n. 472/1997 che, per le sole violazioni sui versamenti (mancato pagamento del tributo o di un acconto), prevede la riduzione a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene nel termine di 30 giorni dalla data in cui è commessa la violazione.
  • dall'articolo 13, comma 1, lett. a-bis) del DLgs. n. 472/1997, che, per tutte le violazioni, prevede la riduzione a 1/9 del minimo se “la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso”

Inoltre, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, se il ravvedimento è avvenuto:

  • dopo lo schema d’atto (art.6-bis, L. n. 212/2000), “non” preceduto da verbale di constatazione e senza domanda di adesione, la riduzione della sanzione è pari a 1/6 del minimo (lett. b-ter);
  • dopo il verbale di constatazione senza che sia stata inviata la comunicazione di adesione e, comunque, prima dello schema di atto, la riduzione della sanzione è pari a 1/5 del minimo (lett. b-quater));
  • dopo lo schema d’atto, preceduto da verbale di constatazione e senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione, la riduzione della sanzione è a 1/4 del minimo (lett. b-quinquies).

Novità, tra gli altri, anche per gli aspetti sanzionatori relativi al caso di omesso o tardivo versamento. Modificando l’articolo 13, comma 1 del Dlgs. n. 471/1997 viene, infatti, stabilito che, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024:

  • la sanzione applicabile è pari al 25% (in luogo del 30%) di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile;
  • per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è dimezzata e quindi è pari al 12,5% (e non più al 15%);
  • per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 12,5% è ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo;
  • la sanzione per le imposte emergenti da liquidazione automatica (artt. 36-bis, DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e da controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) é anch'essa del 25%.

Ulteriori novità, infine, hanno riguardato una generale mitigazione delle sanzioni amministrative agganciate alle diverse tipologie di violazioni degli adempimenti tributari.

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