Personale di volo, senza il certificato E101 si applicano le regole italiane

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Personale di volo, senza il certificato E101 si applicano le regole italiane

Quale normativa previdenziale dello Stato si applica per il personale di volo dipendente da una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, che lavora per almeno 45 minuti al giorno in un locale situato sul territorio di un altro Stato membro? Secondo la Corte di giustizia europea (causa C-33/21 del 19 maggio 2022) si applica la normativa del Paese in cui si presta effettivamente l’attività lavorativa, sia per il periodo di lavoro a terra che per il periodo di permanenza in volo, se il lavoratore è privo del modulo E101.

È questo il principio espresso in relazione alla questione sollevata dalla Corte di cassazione italiana sulla normativa previdenziale da applicare nei confronti del personale dipendente da compagnie aeree straniere.

Personale di volo, la vicenda

Il caso riguarda la compagnia aerea irlandese Ryanair che utilizza un numero rilevante di dipendenti presso l’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo. Nello specifico, il problema sorge in relazione a quei lavoratori non coperti dai certificati E101 (ora A1, moduli rilasciati dall’istituzione irlandese competente, attestanti che la legislazione previdenziale irlandese era applicabile).

Sul punto, la Corte di cassazione ha già chiesto alla Corte UE quali criteri devono essere utilizzati per determinare la legislazione previdenziale applicabile, con particolare riferimento a quei dipendenti che lavorano per un periodo di 45 minuti al giorno in un locale destinato ad accogliere l’equipaggio, denominato “crew room”.

Personale di volo, la risposta della Corte di giustizia UE

In risposta alla vicenda intercorsa, la Corte di giustizia risponde che per i suddetti dipendenti si applica la normativa locale (quindi quella italiana). Tuttavia, per applicare questa regola servono due condizioni cumulative:

  • la compagnia aerea interessata deve disporre di una succursale o di una rappresentanza permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui essa ha la propria sede;
  • la persona deve essere alle dipendenze di tale entità.

La Corte giudica che un locale destinato ad accogliere l’equipaggio della compagnia straniera, situato presso un aeroporto italiano, possa essere qualificato come una succursale o una rappresentanza permanente.

In merito al tempo di permanenza nell’aereo, la Corte ricorda il principio secondo il quale la persona che di norma esercita un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, qualora essa eserciti una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che il locale destinato ad accogliere l’equipaggio della compagnia irlandese di stanza presso l’aeroporto di Orio al Serio costituisca una base di servizio. Pertanto, i dipendenti non coperti dai certificati E101 ivi assegnati sono soggetti alla legislazione previdenziale italiana.

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