Polizza professionale Coperti tutti i danni rientranti nell'attività risarcibile

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Polizza professionale Coperti tutti i danni rientranti nell'attività risarcibile

La Terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22339/17, depositata il 26 settembre 2017, si occupa della responsabilità professionale e del risarcimento del danno ai clienti per gli errori commessi dai collaboratori di uno studio nell’ambito dell’attività professionale.

Il caso

Il caso riguardava un commercialista, a cui era stato richiesto il risarcimento del danno da parte di una società (26mila euro) per aver smarrito alcune raccomandate riguardanti una cessione del credito. A seguito di tale cessione, infatti, la società aveva pagato il suo debito al creditore originario ed era stata, poi, costretta a pagare di nuovo l'importo alla banca cessionaria.

Il professionista ha così chiamato in causa l'assicurazione, con la quale aveva stipulato una polizza sui rischi professionali.

La compagnia assicuratrice aveva negato il risarcimento danni nei confronti del commercialista, in quanto lo stesso non era stato in grado di fornire il nominativo del diretto responsabile – all'interno dello studio professionale – della mancata presa in consegna delle raccomandate.

In appello la domanda di risarcimento a carico del commercialista viene accolta, così lo stesso ricorre in Cassazione.

La polizza copre il danno anche del dipendente dello studio

Secondo la sentenza n. 22339/2017 della Corte, l'assicurazione per la responsabilità professionale è una copertura per la responsabilità civile finalizzata ad assicurare il professionista-assicurato dal rischio connesso ai danni provocati a terzi nell'esercizio della sua attività professionale.

Ciò che rileva ai fini dell'operatività della polizza assicurativa è – secondo la Suprema Corte – se il comportamento posto in essere rientri nell'ambito dell'attività individuata dalla polizza come risarcibile, oppure se si collochi al di là.

Pertanto, la polizza sull'assicurazione professionale deve coprire i danni causati a terzi dal commercialista sia quando sono stati causati direttamente da lui sia quando sono imputabili al professionista indirettamente, per carenze organizzative o diligenza del suo studio.

Questo è il principio che fa scattare l'obbligo di pagamento anche nel caso in cui non si conosca il nome di colui che – all'interno dello studio - ha commesso l'errore che ha causato il danno al cliente.

A nulla rileva il fatto che il professionista non abbia saputo indicare il nome di chi materialmente ha commesso l'errore. Anzi sarebbe stato onere dell'assicuratore dimostrare che il danno al cliente era stato recato da soggetto non garantito e per il quale il professionista non era chiamato a rispondere.

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