Possibile il co.co.pro senza progetto nei call center

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Il Ministero del lavoro, dopo le indicazioni operative per il personale ispettivo riguardanti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dei call center, fornite con la circolare n. 14 del 2 aprile 2013, ora interviene per ulteriori chiarimenti con la lettera circolare n. 12693 del 12 luglio 2013.

Nella circolare, infatti, si illustravano le deroghe relativamente alla sussistenza dei requisiti ex art. 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003, ai fini del ricorso a questa tipologia di contratto, quali la non necessità : della sussistenza di uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore; del collegamento a un determinato risultato finale; del divieto di mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente.

La deroga è applicabile in caso di attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è autorizzato se retribuito in base al corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. Si specifica che se un contratto collettivo non viene definito dalle parti sociali, è possibile applicare i minimi retributivi dei contratti collettivi vigenti per quei lavoratori subordinati che svolgono mansioni affini, per competenza ed esperienza, ai compiti affidati al collaboratore.

Su questo punto sono giunte richieste di delucidazioni alla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero, che ha spiegato come il legislatore abbia voluto introdurre una semplificazione dando il via a collaborazioni coordinate a progetto nel settore call center anche nei casi di attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente dalla vendita contestuale di prodotti o servizi.
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