Praticante procuratore, sì alla tassa sulle concessioni governative alla fine del primo anno di tirocinio

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Un Consiglio dell’Ordine di avvocati si è rivolto all’Amministrazione finanziaria per avere una consulenza giuridica specifica sulla corretta interpretazione da dare all’articolo 22 della tabella allegata al Dpr 641/1972. In particolare, sono stati chiesti chiarimenti sulle modalità di applicazione della tassa sulle concessioni governative relativamente all’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e all’inserimento nell’elenco dei praticanti abilitati. Il quesito posto verte sulla eventualità che la suddetta tassa sia dovuta dal laureato in giurisprudenza, per l’iscrizione al registro speciale dei praticanti, e dal praticante avvocato, per l’ammissione al patrocinio di cui all’articolo 8, comma 2, del Rdl n. 1578/1933 e all’articolo 7 della legge 479/1999.

Secondo l’istante, la tassa non é dovuta dai laureati per l’iscrizione al registro speciale dei praticanti, né decorso un anno di pratica per l’ammissione.

Partendo dalla lettura dell’articolo 22 della tariffa legata al Dpr n. 641/72, l’agenzia delle Entrate ricorda che la tassa sulle concessioni governative è dovuta per “l’esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri” nella misura di 168,00 euro. A tal proposito, va valutato se all’attività svolta dal praticante avvocato o dal praticante procuratore, dopo un anno di tirocinio, si possa attribuire la qualifica di “professione”, così da ritenere integrato il presupposto per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative.

La circolare n. 103/E, dell'11 ottobre 2010, specifica che: durante il primo anno di iscrizione al registro dei praticanti avvocati, i laureati in giurisprudenza non sono tenuti a pagare la tassa sulle concessioni governative, non essendo ammessi di fatto all’esercizio della professione forense. In tal caso, la tassa non è dovuta per carenza dei presupposti di applicazione della stessa.

Dopo 12 mesi di iscrizione nel registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, i praticanti procuratori sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio limitatamente ai procedimenti che rientravano nelle competenze del pretore.

Potendo, quindi, i praticanti procuratori essere autorizzati ad esercitare l’attività di difensori d'ufficio o abilitati ad esercitare le funzioni di pubblico ministero e a proporre dichiarazione di impugnazione, sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero, gli stessi sono tenuti a pagare la tassa sulle concessioni governative prevista per l’esercizio della professione forense.

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