Precisazioni Inps sulla contribuzione per interruzione dei rapporti di lavoro

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Con il messaggio n. 10358, del 27 giugno 2013, l'Inps fornisce ulteriori chiarimenti sul nuovo contributo dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal 1° gennaio 2013, a seguito anche delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2013.

Si precisa che i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto procuri al lavoratore il diritto teorico alla nuova indennità ASpI, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa.

Non rilevano altri rapporti precedenti e conclusi, anche se a tempo indeterminato, ma l'anzianità aziendale su cui dovrà essere calcolato il contributo è quella relativa all'ultimo rapporto cessato. In caso di rapporti a tempo determinato, questi si considerano ai fini dell'anzianità aziendale solo se trasformati senza soluzione di continuità.

Nel messaggio viene affrontata la problematica relativa al lavoro intermittente, per precisare che i periodi in cui il lavoratore resta a disposizione non rilevano ai fini del calcolo dell'anzianità lavorativa. Sempre ai fini della determinazione dell’anzianità aziendale, non possono essere conteggiati i periodi di sospensione per aspettativa non retribuita.

In caso di interruzioni dovute a operazioni societarie, l'anzianità aziendale è valutata sulla base della durata complessiva del rapporto, comprendente anche il periodo svolto presso l'azienda cedente.

L'esonero dal contributo è previsto nei casi in cui i lavoratori siano collocati in mobilità dal curatore, liquidatore o commissario, fino al 31 dicembre 2016, termine entro cui rimarrà in vigore l'art. 3 della legge 223/1991.
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