Precisazioni sui controlli ai Fondi interprofessionali

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Con la circolare n. 25, del 20 giugno 2013, il Ministero del lavoro fornisce precisazioni sul sistema di controlli che interessa i Fondi interprofessionali, anche a seguito delle numerose richieste di chiarimento formulate dagli stessi.

Nell'evidenziare che l'attività formativa “costituisce l'esclusiva finalità istituzionale per cui vengono costituiti e autorizzati i Fondi interprofessionali”, il Ministero specifica che le attività di verifica e controllo sul Fondo riguardano:

- l'organizzazione: adeguatezza del modello organizzativo rispetto alle attività da svolgere e alla segregazione delle funzioni;

- la gestione: idoneità delle procedure operative di attuazione, gestione e controllo per lo svolgimento delle attività formative;

- la rendicontazione: dimostrazione di una situazione veritiera e corretta delle risorse finanziarie assegnate.

La verifica si incentra anche sulle attività formative realizzate, il cui controllo a campione verterà:

- sull'attuazione degli interventi formativi campionati in coerenza con il piano/progetto formativo approvato dal Fondo;

- sulla rendicontazione, tesa alla verifica del rispetto dei criteri di effettività, realtà, inerenza, ammissibilità, legittimità e veridicità delle spese rendicontate nei piani/progetti formativi selezionati.

Il Ministero sottolinea come i Fondi siano gli unici destinatari dell'esercizio dell'attività di vigilanza e costituiscano i soli referenti delle attività di controllo. Essi dovranno fornire tutta la documentazione in fase di verifica, reperendola eventualmente presso i beneficiari.
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