Premi assicurativi: limiti minimi di retribuzione per l’anno 2022

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Premi assicurativi: limiti minimi di retribuzione per l’anno 2022

L'INAIL ha comunicato, con la circolare n. 21 del 16 maggio 2022, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi relativi all'anno 2022.

Le indicazioni, che riguardano i premi ordinari e i premi speciali unitari, sono state fornite su preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Di seguito un riepilogo dei valori da applicare per il 2022.

Minimale di retribuzione giornaliera e mensile

Per l’anno 2022 il limite minimo di retribuzione giornaliera è uguale a 49,91 euro, pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2022 di 525,38 euro mensili.

Il limite minimo mensile (x 26) è pari a 1.297,66 euro.

Retribuzioni effettive non adeguate al minimale giornaliero

Operai agricoli: il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto è aggiornato solo in base all’indice Istat, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale.

Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.): la base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, anche se inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.

Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana: la base imponibile è costituita dall’importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il valore dell’assegno o indennità va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro.

Indennità di disponibilità per contratto di lavoro intermittente: i contributi sono versati sul loro effettivo ammontare e la misura dell’indennità è stabilita dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore a quella fissata e aggiornata periodicamente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Retribuzioni convenzionali

Per alcune categorie di lavoratori l’imponibile convenzionale è stabilito con decreti ministeriali o con legge e aggiornate in base all’indice Istat dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore.

L’importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e adeguato a quest’ultimo se risulta essere inferiore.

I limiti minimi di retribuzione giornaliera per l’anno 2022 a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali, sono i seguenti:

  • retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera: 49,91 euro;
  • retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera: 27,73 euro.

Per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, attualmente, si deve fare riferimento alle tabelle delle retribuzioni convenzionali allegate al CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima, sottoscritto in data 19 marzo 2019 e in vigore dal 1° aprile 2019.

Per i lavoratori a domicilio, il limite minimo di retribuzione giornaliera, per l’anno 2022 è pari a 27,73 euro, valore da adeguare al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive, pari a 49,91 euro.

Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale

Relativamente alle categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, per l’anno 2022 si segnala, in particolare:

  • per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, le retribuzioni convenzionali sono stabilite con decreto interministeriale 23 dicembre 2021;

  • per le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (detenuti e internati; allievi dei corsi di istruzione professionale; lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità; lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale; giudici onorari di pace e vice procuratori onorari), dal 1° gennaio 2021, l’imponibile giornaliero è pari a 58,16 euro (mensile pari a 1.454,08 euro);

  • per i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis codice civile , dal 1° gennaio 2021, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 58,40 euro (mensile 1.460,07 euro);

  • per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali – non cooperative - di cui alla legge n. 84/1994, dal 1° gennaio 2021, l’imponibile mensile è pari a 1.300,92 euro;

  • per i soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre1991, n. 381, art. 2, per l’anno 2022, l’imponibile giornaliero è pari a 49,91 euro.

Retribuzioni convenzionali stabilite con legge

Relativamente alle categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con legge, per l’anno 2022 si segnala, in particolare:

  • lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari: le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi sono riportate nella tabella n. 4 allegata alla circolare in commento;.

  • lavoratori con contratto part time: se l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale è pari a 7,49 euro;

  • lavoratori dell’area dirigenziale: la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. Dal 1° gennaio 2021, la retribuzione convenzionale oraria è pari a 13,50 euro, giornaliera 108,02 euro e mensile 2.700,43 euro;

  • lavoratori autonomi – Riders: la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 49,91 euro (per i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato va applicato rispettivamente l’imponibile previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti e per i lavoratori parasubordinati).

Lavoratori parasubordinati

Per i lavoratori parasubordinati, dal 1° gennaio 2021, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile corrispondono a rispettivamente 1.454,08 e 2.700,43 euro.

Sportivi professionisti dipendenti

Per gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell'ambito delle discipline sportive professionistiche regolamentate dalla Federazione Ciclistica Italiana, dalla Federazione Italiana Golf, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Federazione Italiana Pallacanestro, dal 1° gennaio 2021, i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono rispettivamente a 17.448,90 e 32.405,10 euro.

Lavoratori dello spettacolo autonomi

I lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo gestito dall’Inps sono soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Testo unico n. 1124/1965 dal 1° gennaio 2022.

L'INAIL al riguardo chiarisce che si assume come retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Per l’anno 2022, detto limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 49,91 euro.

N.B. Per i lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa va applicato rispettivamente l’imponibile previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti e quello previsto per i lavoratori parasubordinati.

Premi speciali unitari

Con riferimento alle categorie dei lavoratori con premi speciali unitari l'INAIL riporta i valori relativi all’anno 2022 per la gestione industriale (Testo unico n. 1124/1965 – Titolo I) e per la gestione medici radiologi.

In particolare, per i titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano gli importi della retribuzione minima, giornaliera e annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l’anno 2022 sono i seguenti: retribuzione minima giornaliera pari a 49,91 euro e annuale pari a 14.973,00 euro.

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