Premio aggiuntivo Fondo PMI: calcolo, aliquote e riduzione del 50%
Pubblicato il 17 marzo 2026
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Il 12 marzo 2026 Mediocredito Centrale (MCC), in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, ha pubblicato la circolare n. 2/2026, fornendo chiarimenti operativi in merito all’applicazione del cosiddetto premio aggiuntivo.
La misura si inserisce nel quadro normativo delineato da:
- art. 1, commi 451–454, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025);
- decreto interministeriale 21 gennaio 2026 (MIMIT–MEF), entrato in vigore il 20 febbraio 2026;
- disposizioni operative del Fondo di Garanzia PMI.
La circolare interviene per chiarire aspetti applicativi rilevanti, in particolare il meccanismo di calcolo, le soglie di esenzione, le aliquote e le condizioni per la riduzione del premio.
Che cos’è il premio aggiuntivo
Il premio aggiuntivo è un contributo economico introdotto dal legislatore con finalità di sostenibilità del Fondo di Garanzia PMI.
Si tratta di un onere:
- ulteriore rispetto alle commissioni eventualmente previste sulle singole operazioni garantite;
- correlato all’intensità di utilizzo della garanzia pubblica da parte dei soggetti finanziatori.
La ratio della norma è quella di responsabilizzare gli intermediari finanziari, prevedendo un contributo crescente al crescere del peso della garanzia pubblica sul totale dei finanziamenti erogati.
Un principio fondamentale, espressamente previsto dal decreto attuativo, è il seguente:
- il premio aggiuntivo non può essere trasferito alle PMI beneficiarie.
A tal fine, i contratti relativi alle operazioni garantite devono contenere una clausola di invarianza degli oneri a carico dell’impresa finanziata.
Soggetti obbligati al versamento
Il premio aggiuntivo è dovuto esclusivamente dai:
- soggetti finanziatori che accedono al Fondo, tra cui:
- banche;
- intermediari finanziari ex art. 106 TUB;
- società di leasing e altri operatori abilitati.
Non sono quindi soggetti passivi:
- le PMI beneficiarie della garanzia;
- i soggetti garanti diversi dal finanziatore.
Il versamento deve essere effettuato:
- entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento;
- sul conto della Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo.
Esclusioni: quando il premio non è dovuto
La circolare chiarisce in modo puntuale i casi in cui il premio aggiuntivo non si applica.
In particolare, il premio non è dovuto quando l’importo garantito totale del soggetto finanziatore non supera il valore più elevato tra:
- il 30% del totale dei finanziamenti erogati nell’anno;
- la soglia di esenzione prevista dalla normativa.
Interpretazione operativa
Il meccanismo richiede di:
- individuare il totale dei finanziamenti erogati (dato ancora oggetto di futura definizione tecnica);
- calcolare il 30% di tale importo;
- confrontarlo con la soglia di esenzione;
- assumere il valore più elevato tra i due come limite di esenzione.
Solo la parte eccedente tale valore è rilevante ai fini del calcolo del premio.
Ammontare del premio e modalità di calcolo
Il premio aggiuntivo è determinato secondo un meccanismo progressivo per scaglioni, applicato esclusivamente alla quota di importo garantito eccedente la soglia di esenzione.
La disciplina prevede due aliquote, differenziate in funzione del livello di utilizzo della garanzia:
- Aliquota dello 0,5%
Si applica:- alla quota di importo garantito compresa tra il 30% e il 60% del totale dei finanziamenti erogati;
- ovvero, qualora la soglia di esenzione sia superiore al 30%, alla quota compresa tra la soglia di esenzione e il 60%.
- Aliquota dell’1,5%
Si applica:- alla quota di importo garantito che eccede il 60% del totale dei finanziamenti erogati;
- ovvero, nei casi in cui la soglia di esenzione sia superiore al 60%, alla quota eccedente tale soglia.
Il sistema è di tipo progressivo: ciascuna aliquota si applica esclusivamente allo scaglione di riferimento.
Caratteristiche del meccanismo
- il sistema è progressivo, non proporzionale;
- le aliquote si applicano per scaglioni successivi;
- l’aliquota dell’1,5% si applica in aggiunta a quella dello 0,5% per le fasce precedenti.
Base informativa
Ai fini del calcolo, il portale del Fondo mette a disposizione:
- l’importo garantito totale annuo (al netto di rinunce e decadenze);
- la distribuzione per fasce di valutazione.
I dati rilevanti sono quelli risultanti al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Riduzione del 50% del premio: soggetti beneficiari e finalità
La normativa prevede una riduzione del 50% del premio aggiuntivo in presenza di specifiche condizioni.
La riduzione si applica se:
- almeno il 60% dei beneficiari dei finanziamenti garantiti dal singolo soggetto finanziatore
- rientra nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione del Fondo.
Le fasce 3 e 4 identificano imprese con:
- profilo di rischio medio-alto;
- maggiore difficoltà di accesso al credito in assenza della garanzia pubblica.
La riduzione ha una chiara finalità incentivante:
- premiare gli operatori che utilizzano il Fondo in modo coerente con la sua funzione originaria;
- favorire l’accesso al credito delle imprese più fragili;
- evitare un utilizzo eccessivamente concentrato su imprese a basso rischio.
Profili ancora da chiarire
La circolare evidenzia che alcuni aspetti operativi saranno oggetto di successivi interventi da parte del gestore MCC, in particolare:
- la definizione puntuale del “totale dei finanziamenti erogati”;
- le modalità di certificazione del dato da parte della Banca d’Italia;
- le modalità tecniche di versamento del premio.
Tali elementi risultano rilevanti, in quanto incidono direttamente sulla determinazione della base di calcolo e sull’onere effettivo per i soggetti finanziatori.
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