Premio Inail anche in attesa di chiamata

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L'Inail, con la circolare n. 64 del 27 novembre 2012, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 33-40 del D.Lgs n. 276/2003 dalla legge n. 92/2012, specifica che per i lavoratori con obbligo di chiamata occupati in prestazioni da rendersi nei fine settimana, nelle vacanze natalizie e pasquali, nelle ferie estive deve essere corrisposta l'indennità anche se non c'è stata una chiamata effettiva nel periodo di riferimento.

Ne consegue che sull'indennità di disponibilità devono essere versati i premi assicurativi per il loro effettivo ammontare. Prima della riforma del lavoro, l'indennità di disponibilità andava erogata sono in caso di effettiva chiamata e di conseguenza il premio Inail andava calcolato solo dopo la chiamata al lavoro del lavoratore.

Dal 18 luglio 2012, in costanza di rapporto di lavoro intermittente, il premio dovrà essere calcolato sulla base della retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate e su quanto corrisposto come indennità di disponibilità.

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