Prescrizioni processuali riferite alla memoria del difensore abilitato
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 16 ottobre 2013
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Con la sentenza n. 23315 depositata il 15 ottobre 2013, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la commissione tributaria regionale aveva annullato diversi accertamenti notificati ad un contribuente relativamente a vari periodi di imposta per omessa dichiarazione dei canoni di locazione riferiti ad alcuni immobili.
In primo grado, il contribuente aveva presentato ricorso personalmente non tenendo conto del valore della causa, superiore a quello previsto per la difesa diretta; lo stesso, in tale sede, aveva sostenuto di non aver percepito alcun canone. Successivamente, al contribuente era subentrato un difensore abilitato, costituitosi con una memoria in cui veniva eccepito il difetto di legittimazione passiva del primo; in particolare, veniva dedotto che il contribuente aveva sì sottoscritto i contratti di locazione, ma in realtà gli immobili a cui andavano riferiti i contestati canoni erano intestati ad altri suoi familiari.
L'amministrazione finanziaria aveva, quindi, presentato ricorso dinanzi ai giudici di legittimità lamentando che nel ricorso introduttivo del contribuente non era stato dedotto alcunché relativamente al difetto di legittimazione passiva e che questa eccezione era stata allegata solo con la memoria presentata dal difensore. Per il Fisco, ossia, rispetto al ricorso iniziale, l'organo giudicante nel merito aveva valutato motivi aggiunti che, in realtà, non potevano essere considerati.
Secondo la Suprema corte, tuttavia, nel caso in esame era la memoria del difensore che doveva essere presa in considerazione come primo atto di difesa del contribuente. Tutte le prescrizioni processuali, ossia, andavano riferite a questa memoria e non all'atto depositato direttamente dal contribuente, e ciò in ossequio al principio di effettività del diritto di difesa affermato dall'articolo 24 della Costituzione.
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