Presentazione telematica della richiesta di ANF per ditte cessate o fallite

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Con circolare n. 136 del 30 ottobre 2014, l’INPS ha fornito le istruzioni per la nuova modalità di presentazione telematica delle domande di Assegno per il Nucleo Familiare da parte dei lavoratori di ditte cessate o fallite.

La presentazione telematica potrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” - funzione ANF Ditte Cessate/Fallite;

- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

- Contact-Center – attraverso il numero verde 803.164.

La modalità di invio telematico diventerà esclusiva a far data dall’1 gennaio 2015.

Presentazione della domanda tramite Web

Chiarisce l’Istituto che per poter utilizzare il servizio di invio OnLine, il cittadino richiedente deve essere in possesso del Pin di autenticazione a carattere dispositivo.

Il servizio è disponibile sul sito Internet dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione SERVIZI ON LINE, attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN o Carta Nazionale dei Servizi – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Assegni al nucleo familiare - ANF ditte cessate/fallite.

All’interno del servizio, saranno disponibili le seguenti funzionalità:

- Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;

- Inserimento domanda: compilazione della domanda ANF lavoratori di ditte cessate o fallite ed invio telematico;

- Consultazione Domande: lista delle domande di ANF lavoratori di ditte cessate o fallite presentate/in corso di presentazione.

La circolare si sofferma sulle sezioni da compilare in cui dovranno essere rappresentate le informazioni necessarie alla presentazione della domanda, fornendo tutti i chiarimenti necessari per il corretto inserimento della stessa.

Si precisa che il cittadino è, inoltre, tenuto ad allegare uno dei documenti di seguito elencati a seconda che la ditta sia cessata o fallita.

In caso di ditte cessate occorre la dichiarazione della ditta da cui risulti:

- la data di cessazione attività della ditta;

- i motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati, dell'ANF al richiedente;

- l'impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.

In caso di ditte fallite occorre, invece, la dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento e l'esistenza del rapporto di lavoro, nonché la dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.
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