Prezzi carburanti: nuovi obblighi di comunicazione e pubblicazione
Pubblicato il 02 aprile 2026
In questo articolo:
- Soggetti obbligati e ambito di applicazione
- Ambito oggettivo: carburanti e modalità di vendita
- Trasmissione dei dati: formato e contenuti
- Pubblicazione online: trasparenza verso i consumatori
- Scheda anagrafica degli impianti
- Tempistiche di adeguamento
- Regime sanzionatorio
- Finalità: più controllo e corretto funzionamento del mercato
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Arrivano indicazioni puntuali sulle modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dal D.L. n. 33/2026 (cd. Decreto carburanti).
Il documento è stato diffuso da AGCM e Garante per la sorveglianza dei prezzi il 31 marzo 2026, e chiarisce nel dettaglio chi è tenuto agli obblighi, quali dati devono essere trasmessi e come effettuare pubblicazione e invio delle informazioni.
Soggetti obbligati e ambito di applicazione
Sono destinatari degli obblighi le società petrolifere e i soggetti che garantiscono l’approvvigionamento della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso civile.
Tali operatori, quando comunicano quotidianamente agli esercenti:
- i prezzi consigliati di vendita al pubblico, oppure
- i prezzi previsti per la propria rete,
sono tenuti a rispettare specifici obblighi di trasparenza e trasmissione dei dati.
In particolare, devono:
- pubblicare i prezzi con adeguata evidenza sui propri siti internet;
- trasmettere le informazioni sia al Garante per la sorveglianza dei prezzi sia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ai fini del monitoraggio del settore e delle verifiche sul corretto funzionamento del mercato.
Ambito oggettivo: carburanti e modalità di vendita
Gli obblighi si applicano a tutte le principali tipologie di carburante per autotrazione, tra cui:
- benzina e gasolio, inclusi prodotti specifici come il gasolio alpino;
- GPL e metano, anche nelle versioni liquefatte o rigassificate.
Il riferimento principale è alla modalità self-service, considerata standard per il confronto dei prezzi. Tuttavia, laddove non disponibile, la comunicazione riguarda la modalità servito.
Resta inoltre possibile, su base volontaria, includere ulteriori categorie di carburanti o modalità di vendita.
Trasmissione dei dati: formato e contenuti
Le imprese devono inviare i dati con cadenza giornaliera, utilizzando un tracciato standard in formato Excel, che consenta una gestione uniforme delle informazioni.
Tra i dati richiesti rientrano:
- codice identificativo dell’impianto (secondo l’Osservaprezzi Carburanti);
- data di riferimento del prezzo;
- tipologia di carburante;
- prezzo espresso in euro con tre decimali;
- indicazione della modalità di erogazione (self o servito).
È inoltre previsto uno specifico formato per la denominazione dei file e per l’oggetto delle comunicazioni, al fine di garantire coerenza e tracciabilità dei flussi informativi.
Pubblicazione online: trasparenza verso i consumatori
Un elemento centrale della disciplina è rappresentato dall’obbligo di pubblicare i prezzi sui siti internet aziendali, assicurando una visibilità chiara e immediata.
Le informazioni devono essere strutturate secondo criteri uniformi e includere, tra l’altro:
- un identificativo anonimo dell’impianto (idMonitoraggio);
- la localizzazione (provincia);
- il prezzo praticato;
- la tipologia di carburante;
- la modalità di vendita (self o servito).
Questa misura consente non solo alle Autorità, ma anche agli utenti finali, di accedere a dati comparabili e aggiornati.
Scheda anagrafica degli impianti
Accanto alla comunicazione dei prezzi, gli operatori devono trasmettere una scheda anagrafica degli impianti, contenente informazioni identificative e localizzative, tra cui:
- dati dell’impresa (ragione sociale e codice fiscale);
- codici identificativi degli impianti;
- indirizzo, comune e provincia;
- caratteristiche dell’impianto (marchio, tipologia di strada);
- eventuali coordinate geografiche.
Tempistiche di adeguamento
Le Autorità richiedono agli operatori di adeguarsi rapidamente alle nuove disposizioni, fissando un termine di tre giorni dalla pubblicazione delle indicazioni operative.
Nel periodo transitorio, resta comunque obbligatorio continuare a trasmettere i dati secondo le modalità già adottate.
Regime sanzionatorio
Particolare rilievo assume il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa.
Si tratta di una misura significativa, che sottolinea la volontà del legislatore di garantire un elevato livello di compliance e di scoraggiare comportamenti non trasparenti.
Finalità: più controllo e corretto funzionamento del mercato
Il rafforzamento degli obblighi informativi risponde all’esigenza di:
- migliorare la trasparenza dei prezzi dei carburanti;
- consentire un monitoraggio costante della filiera;
- supportare le Autorità nelle valutazioni sul corretto funzionamento del mercato e della concorrenza.
In questo contesto, la standardizzazione dei dati e la loro diffusione pubblica rappresentano strumenti essenziali per aumentare la fiducia degli utenti e garantire condizioni di mercato più equilibrate.
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