Primario penalmente responsabile se la cartella clinica è incompleta

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Il primario può incorrere nel reato di “rifiuto di atti urgenti” di cui all’art. 328 co. 1 c.p., se non provvede alla esatta formazione della cartella clinica, di cui è tenuto ad accertare completezza.

E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 6075 depositata il 10 febbraio 2015, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal responsabile di un reparto sanitario, condannato ex art. 328 co. 1 c.p., per aver omesso la compilazione di un rilevante numero di cartelle cliniche.

Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha confermato innanzitutto la qualificazione giuridica dei fatti contestati, pacificamente integranti la fattispecie di cui all’art. 328 c.p. (per cui ha tuttavia dichiarato l’intervenuta prescrizione).

Ciò, in considerazione della natura di atto pubblico della cartella clinica e della circostanza che la responsabilità della sua definitiva ed ufficiale formazione è rimessa al responsabile del reparto e nella specie, al primario, quale pubblico ufficiale tenuto, con la sua sottoscrizione, ad accertane la completezza e regolarità.

La Suprema Corte ha poi sottolineato la rilevanza della cartella clinica, avente la fondamentale funzione di ricostruire ex post, l’appropriatezza degli interventi effettuati sul paziente.

E’ dunque finalizzata a garantire il diritto alla salute nella sua accezione più ampia, inteso anche come dovere informativo nei confronti del paziente, circa quanto effettivamente eseguitogli e somministratogli durante il ricovero.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 42 - Cartella clinica per diritto alla salute

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