Collaborazione da parte del contribuente ma anche del Fisco

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Collaborazione da parte del contribuente ma anche del Fisco

Ai principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, espressamente sanciti dall’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, devono conformarsi sia i contribuenti sia l’amministrazione finanziaria.

Non è solo il contribuente, quindi, che deve collaborare, ma pure l’ufficio è tenuto ad ispirare la propria condotta ai menzionati canoni di lealtà e collaborazione.

Ed è alla luce di questi principi che va letto il divieto di utilizzazione in sede contenziosa dei documenti non prodotti in via amministrativa.

Deve, ossia, ritenersi che l’omessa esibizione, da parte del contribuente, dei documenti in sede amministrativa non determina, di per sé, l’inutilizzabilità della successiva produzione dei medesimi in sede contenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione.

Omessa esibizione: inutilizzabilità solo dopo invito con avvertimento

L’inutilizzabilità si ha, infatti, solo in presenza del peculiare presupposto - la cui prova incombe sull’amministrazione - costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 16725 del 21 giugno 2019, richiamando il principio enunciato in una recente pronuncia di legittimità (Cass. n. 6792/2019).

Nel caso esaminato, i giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso promosso da un contribuente per la cassazione di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, pronunciata in una controversia concernente l'impugnativa di alcuni avvisi di accertamento per maggiori IRPEF e relative addizionali.

In particolare, la CTR aveva ritenuto che fosse inutilizzabile la documentazione depositata dal ricorrente in sede contenziosa per contrastare l'accertamento sintetico effettuato nei suoi confronti, in quanto tale documentazione non era stata prodotta in fase amministrativa senza giustificato motivo.

Prova della verifica dei presupposti incombe sul Fisco

I giudici regionali, così, avevano limitato il proprio accertamento al mero verificarsi di detta omessa esibizione e prescindendo del tutto dalla verifica dei presupposti dell'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (la cui prova incombeva, come detto, sulla medesima Agenzia delle entrate).

La Corte di cassazione, alla luce dei principi enunciati, ha accolto le doglianze del ricorrente cassando, con rinvio, la decisione di merito.

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