Priorità alla tutela della situazione psicologica del minore

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Con la sentenza n. 252 depositata il 12 gennaio 2010, la Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da una madre avverso la decisione con cui il Tribunale per i minorenni di Milano aveva accolto l'istanza di rimpatrio in Svizzera avanzata dall'altro genitore a cui, diverso tempo prima, la donna aveva sottratto il figlio. Secondo la difesa della ricorrente il giudice milanese avrebbe dovuto rigettare l'istanza del padre in quanto lo stesso non aveva mai esercitato il diritto di visita al figlio né, quindi, partecipato alla vita di quest'ultimo. I giudici di cassazione hanno ritenuto fondata questa posizione sostenendo che, nel caso di specie, il rimpatrio richiesto dall'uomo avrebbe potuto essere pregiudizievole per la situazione psicologica del bambino .
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 20 – Niente rimpatrio col papà che è stato poco presente - Alberici

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