Privacy: in giudizio solo dati pertinenti

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I dati che vengono prodotti in giudizio devono essere solo quelli pertinenti a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; deve essere evitata l'introduzione di informazioni che non siano rilevanti ai fini della difesa.

E' quanto affermato dal garante per la Privacy con il provvedimento n. 318 del 27 giugno 2013 e con cui un istituto di credito è stato censurato per aver allegato ai suoi atti difensivi, nell'ambito di un contenzioso davanti all'Arbitro bancario e finanziario, la richiesta di considerare incompatibile l'attività di rappresentanza svolta dal legale della controparte sulla base di notizie a quest'ultimo afferenti che non avevano alcuna rilevanza nel contesto della lite medesima.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Vietato rivelare notizie sul legale di controparte - Ciccia

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