Procedura snella per aggravare le misure cautelari

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Secondo le Sezioni unite penali della Cassazione - sentenza n. 4932 depositata ieri – in caso di aggravamento della misura cautelare a causa del mancato rispetto della prima misura disposta, non è necessario disporre un nuovo interrogatorio di garanzia in quanto, nelle ipotesi previste dall'art. 276 c.p.p., non vengono in discussione i presupposti fondamentali per l'applicazione di ogni misura cautelare, quali la gravità indiziaria e l'esistenza di esigenze cautelari. La persona sottoposta ad aggravamento, poi, può sempre chiedere il ripristino della misura originaria potendo anche fare appello e ricorso in Cassazione in caso di diniego.

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