Professionisti iscritti alle Casse: come fare domanda di esonero contributivo

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Professionisti iscritti alle Casse: come fare domanda di esonero contributivo

Entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021 i professionisti iscritti alle Casse di previdenza privata in data antecedente il  1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021, legge 30 dicembre 2020 n. 178), che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019, possono presentare domanda di esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021.

A prevederlo è il decreto interministeriale, firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze il 17 maggio 2021 e operativo dal 28 luglio 2021, data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione pubblicità legale.

Il decreto (art. 3) affida alle Casse di iscrizione il compito di definire le modalità di presentazione delle domande.

Di seguito si illustrano le indicazioni fornite dalla Cassa Forense, dalla CNPADC, da ENPACL e da INARCASSA ricordando che la domanda può essere presentata a un solo Ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Esonero contributivo per gli iscritti alla Cassa Forense

Le domande di esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2021 per i professionisti iscritti alla Cassa Forense possono essere presentate dal 5 agosto 2021, on line, accedendo all’Area riservata del sito.

La modalità online è l'unica ammessa. Le eventuali richieste, pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse sono infatti considerate inammissibili.

Sono oggetto di esonero i contributi soggettivi con scadenza nel 2021 (minimo soggettivo 2021 e autoliquidazione IRPEF relativa all’anno 2020 – Mod. 5/2021).

La Cassa Forense avverte che l’ordine cronologico di presentazione delle domande non rileva ai fini del riconoscimento del beneficio agli aventi diritto.

Dal 9 al 20 agosto resterà attivo il call center telefonico per supportare l’invio delle domande durante il periodo di chiusura.

Esonero contributivo per gli iscritti alla CNPADC 

La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, con comunicato del 5 agosto, ha reso noto che la domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi soggettivi per l’anno 2021 può essere presentata utilizzando esclusivamente il servizio online DEC attivo nei servizi online dell'area riservata. Non sono ammesse domande presentate con modalità differente. 

L’esonero parziale ha ad oggetto la sola contribuzione soggettiva (fino ad un massimo di 3.000 euro dei contributi riferiti al 2021 e dovuti entro il 31 dicembre 2021). In particolare,  la contribuzione soggettiva oggetto di esonero è così articolata:

  1. prima rata contributo minimo - scadenza 30 settembre 2021 (non dovuta dai neo-iscritti per i primi 5 anni di iscrizione);
  2. seconda rata contributo minimo – scadenza 02 novembre 2021 (non dovuta dai neo-iscritti per i primi 5 anni di iscrizione);
  3. prima rata/rata unica eccedenze – scadenza 20 dicembre 2021.

Relativamente alla prima rata dei contributi minimi 2021 con scadenza 30 settembre 2021, per coloro che possono presentare domanda di esonero la CNPADC predisporrà i MAV o gli addebiti SDD con il solo contributo minimo integrativo.

Sono esclusi dall'esonero contributivo la contribuzione integrativa e il contributo di maternità.

Esonero contributivo per gli iscritti all'ENPACL

Le domande di esonero all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro devono essere presentate on line dal 15 settembre al 31 ottobre 2021.

Le richieste dovranno essere inviate in occasione della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020, al cui interno è contenuta una apposita pagina web.

N.B. Per allineare adempimenti e versamenti con il termine previsto per la presentazione delle domande di esonero parziale dal pagamento del contributo soggettivo il Consiglio di Amministrazione dell’ENPACL ha differito al 31 ottobre 2021 il termine per la comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020 e per il versamento della prima o unica rata della contribuzione obbligatoria 2021.

L'ENPACL ricorda che per accedere ai servizi on line fino al 30 settembre 2021 è necessario dotarsi di SPID o di Carta di Identità Elettronica (CIE) o delle usuali credenziali (ID e PWD).  Successivamente l'accesso sarà consentito solo con SPID o CIE.

L'esonero riguarda la contribuzione soggettiva (sia la misura minima, sia l’eccedenza) dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con scadenze ordinarie entro il 31 dicembre 2021.

Possono presentare domanda anche coloro che si sono cancellati dall'Albo professionale nel 2021. Sono invece esclusi dall'esonero i Consulenti del Lavoro neo-iscritti nel corso dell'anno 2021.

Esonero contributivo per gli iscritti a INARCASSA

Per i professionisti iscritti a Inarcassa, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, la domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata.

Il modulo è accessibile dal menu "domande e certificati" alla voce Domande (riquadro "Aiuti economici") e si chiama “Esonero parziale contributi 2021 - art. 1 Legge 178/2020”.

Sono oggetto di esonero:

  • i contributi soggettivi minimi relativi all’anno 2021;
  • il contributo soggettivo a conguaglio relativo ai redditi prodotti per il 2020 in scadenza nel 2021. Tale contributo non potrà essere oggetto di esonero se rateizzato nel 2022.

La deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo del 2021 è incompatibile con la richiesta di esonero parziale. 

Inarcassa fa presente che hanno diritto all’esonero anche coloro che hanno presentato domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza dell’iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2021.

Esonero contributivo: regole generali per la domanda

Da ultimo si ricordano alcune regole generali valide per tutte le Casse.

Autocertificazione dei requisiti

La domanda deve essere corredata della dichiarazione del professionista, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

  1. di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  2. di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità (articolo 1 della legge n. 222 del 1984) e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
  3. di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  4. di aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro, individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività (tale requisito non si applica ai professionisti che hanno avviato l’attività nel corso del 2020);
  5. di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 (tale requisito non si applica ai professionisti che hanno avviato l’attività nel corso del 2020);
  6. di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

Si ricorda che la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine, la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021 (art. 47bis del decreto Sostegni bis, D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021).

Alla domanda deve essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.

Misura e limite di spesa

Da ultimo si fa presente che la quota parte del limite di spesa di 2.500 milioni di euro destinato ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza è pari a 1.000 milioni di euro.

Il limite massimo individuale di esonero è stabilito in 3.000 euro su base annua, ma la misura effettiva dell’esonero sarà stabilita con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia, che (una volta quantificato l’ammontare complessivo delle agevolazioni) definirà criteri e modalità alle quali gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza dovranno attenersi per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto.

Per conoscere l’importo effettivo riconosciuto a ciascun richiedente è necessario pertanto attendere l’emanazione del suddetto decreto.

Esonero parziale dei contributi previdenziali anno 2021: domanda alle Casse

Cassa di previdenza

Modalità di presentazione

Cassa Forense

Dal 5 agosto 2021, on line, accedendo all’area riservata del sito

CNPADC

Dal 5 agosto 2021, tramite servizio online DEC attivo nell'area riservata del sito

ENPACL

Dal 15 settembre 2021, on line, con l'invio della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020

INARCASSA

Dal 4 agosto 2021, tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata. Il modulo è accessibile dal menu "domande e certificati" alla voce Domande

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