Provvigione anche se l’incarico al mediatore è solo verbale

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I giudici di Cassazione, nel testo della sentenza n. 4830 del 26 marzo 2012, ricordano come, in materia di mediazione, “presupposto essenziale del diritto al compenso non è necessariamente il conferimento espresso dell'incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare” e che “di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio”.

Ed infatti, “anche per l'attività economica delle persone giuridiche vale il principio della libertà delle forme, per tutti gli atti per i quali la legge non richieda unica forma particolare”.

Sulla base di detti assunti i giudici di Cassazione hanno riconosciuto legittimo il diritto a vedersi corrispondere la provvigione di un mediatore che, dietro incarico solo verbale, si era adoperato con successo alla conclusione di una compravendita di un terreno.
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