In GU il decreto lavoro. Le novità per la sicurezza sul lavoro

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In GU il decreto lavoro. Le novità per la sicurezza sul lavoro

E’ arrivata l’attesa pubblicazione (G.U. n. 103 del 4 maggio 2023) del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, il cosiddetto decreto lavoro, in vigore dal 5 maggio, che ha occupato da protagonista la scena politica delle ultime settimane per le importanti novità apportate su aspetti nodali del mondo del lavoro in tema ad esempio di contratti a tempo determinato, sussidio alla povertà, fringe benefit e inclusione lavorativa.

Vediamo ora nello specifico cosa cambia in tema di sicurezza sul lavoro.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

L’art. 14 del decreto lavoro, a parziale modifica dell’art. 18 del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro, introduce in capo al datore di lavoro e ai dirigenti preposti l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la necessità.

Si tratta di una novità rilevante perché estende l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non limitandolo più alle sole fattispecie indicate dal D.Lgs. n. 81/2008 ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.

Inoltre, con la sostituzione del comma 12 dell’art. 71, viene estesa ai privati la titolarità della funzione della verifica periodica successiva sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che gli stessi, abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico, rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività svolte.

Obblighi del medico competente

Intervenendo sull’art. 25 del Testo unico, viene introdotto in capo al medico competente l’obbligo di richiedere al lavoratore, per il rilascio del parere di idoneità in sede di visita per l’assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro.

Inoltre, in caso di grave impedimento del medico competente che ne precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.

Impresa familiare e lavoratori autonomi

Modificando la lettera b dell’art. 21 del Testo Unico, l’art. 14 del decreto lavoro dispone la diretta applicazione di tutte le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a partire dai ponteggi.

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Per rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e ridurre gli infortuni, viene disposto che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore debba attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza e acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all’utilizzo. 

Rafforzamento dell'attività ispettiva 

Per rendere più efficace l'azione ispettiva viene disposta la condivisione delle informazioni in possesso dell’INL con la Guardia di finanza, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Nella Regione siciliana e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, l’INL individua a tale scopo un  contingente di personale ispettivo che operi in collaborazione con le strutture messe a disposizione dall'Inps e dall'Inail.

Attività formative

Istituito dall’art. 17 del decreto un sostegno economico ai familiari degli studenti impegnati in percorsi di istruzione e formazione professionale deceduti dopo il 1° gennaio 2018 a seguito di infortuni durante le attività formative, per una dotazione finanziaria di dieci milioni di euro per l'anno 2023 e di due milioni di euro annui a decorrere dal 2024. 

Il successivo art. 18 estende inoltre la tutela assicurativa Inail, per l'anno scolastico 2023-2024,  alle seguenti categorie: 

  • personale scolastico delle scuole del sistema nazionale  di istruzione e delle scuole non paritarie;
  • personale  del sistema di istruzione e formazione professionale, dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, dei percorsi  di formazione terziaria professionalizzante e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
  • esperti esterni impiegati nelle attività di docenza;
  • assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e ai laboratori;
  • personale docente, tecnico-amministrativo e ausiliario delle istituzioni della formazione superiore;
  • ricercatori e titolari di contratti o assegni di ricerca;
  • istruttori dei corsi di qualificazione o  riqualificazione professionale;
  • alunni e studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, del sistema di istruzione e formazione professionale, dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
  • studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per gli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o loro pertinenze;
  • allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola.
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