Quattro giorni di lavoro secondo qualifica non bastano per mantenere le agevolazioni

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La Cassazione, con la sentenza n. 15055 del 22 giugno 2010, ha stabilito che il lavoratore deve essere utilizzato secondo la qualifica per cui è stato stipulato il rapporto di apprendistato. L’eventuale variazione di qualifica subito dopo la trasformazione del contratto di apprendistato fa perdere il diritto alle agevolazioni contributive previste da legge.

Il ricorso, respinto dalla sentenza in oggetto, si basava della mancata considerazione che al lavoratore era stata dapprima attribuita la qualifica che avrebbe dovuto conseguire al termine del periodo di apprendistato (“operaio meccanico riparatore”) e dopo quattro giorni gli era stata attribuita quella di “impiegato addetto alle revisioni”.

Secondo il contribuente la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato è l’unica condizione richiesta dalla legge per il prolungamento dei benefici previdenziali e assistenziali e che tale prolungamento non può essere negato a causa della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato prima del termine massimo dell’apprendistato, essendo in facoltà delle parti di ridurre detto limite.

Ma la Corte spiega che l’apprendistato non rappresenta una semplice forma di instaurazione di rapporto di lavoro propedeutica ad una qualsivoglia futura eventuale utilizzazione del lavoratore, piuttosto è lo strumento per conseguire il suo addestramento nella specifica qualifica per la quale, con il positivo espletamento del tirocinio, egli potrà essere impiegato nella medesima impresa.

Pertanto, l’art. 21, comma 6, legge n. 56/1987, nella parte che recita “I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato”, vuol significare che il prolungamento di tali benefici in tanto spetterà in quanto la successiva utilizzazione del lavoratore, conseguente alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e per il lasso temporale di un anno ivi indicato, avvenga nella specifica qualifica per l’acquisizione della quale l’apprendistato stesso è stato svolto.
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