Rapporto di lavoro assente? Il datore non risponde di estorsione

Pubblicato il



Rapporto di lavoro assente? Il datore non risponde di estorsione

Va escluso che possa rispondere del reato di estorsione il datore di lavoro che prospetti agli aspiranti dipendenti, al momento dell'assunzione e quindi prima che si sia instaurato un rapporto di lavoro, l'alternativa tra la rinuncia, anche parziale, alla retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro.

Si parla, nella predetta ipotesi, di opportunistica ricerca di forza lavoro tra categorie di soggetti in attesa di occupazione, ipotesi che si differenzia da eventuali condotte riconducibili al paradigma del delitto di estorsione, caratterizzate, a differenza della prima, dall’esistenza di un rapporto di lavoro già in atto.

Minaccia e danno insussistenti, niente estorsione

In primo luogo manca, nel caso descritto, il requisito della minaccia in quanto non sussiste, prima della conclusione dell'accordo, un diritto dell'aspirante lavoratore ad essere assunto a determinate condizioni. Sono altresì insussistenti, in tale contesto, sia dei livelli minimi salariali cui fare riferimento sia un diritto soggettivo alla parità di trattamento, non essendo consentito alcun controllo di ragionevolezza, da parte del giudice, sugli atti di autonomia sia collettiva che individuale sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, non invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento che non ricadano in nessuna delle ipotesi legali e dividi tipizzate di discriminazione vietate.

Risulta assente, infine, il requisito dell'altrui danno, in ragione della preesistente condizione di disoccupazione per i lavoratori, rispetto alla quale il mancato conseguimento di un'opportunità di impiego non incide negativamente sulla condizione reddituale della parte.

Reato configurabile solo con rapporto di lavoro già in atto

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Seconda sezione penale, con sentenza n. 7128 del 16 febbraio 2024, pronunciata in accoglimento, con rinvio, del ricorso di un imprenditore che era stato condannato, in sede di merito, in ordine ai reati di estorsione continuata ai danni di alcuni dipendenti della propria impresa.

Il discrimine che segna il confine tra l'ipotesi considerata e condotte riconducibili al paradigma del delitto di estorsione - ha evidenziato la Corte - è rappresentato dall’esistenza di un rapporto di lavoro già in atto, pur se solo di fatto o non conforme ai tipi legali.

Rapporto, questo, rispetto al quale integra il fatto tipico del delitto di cui all’articolo 629 del Codice penale la pretesa di ottenere vantaggi patrimoniali da parte del datore di lavoro, attraverso la modifica in senso peggiorativo delle previsioni dell’accordo concluso tra le parti, destinate a regolare gli aspetti aventi rilevanza patrimoniale, prospettando l’interruzione del rapporto attraverso il licenziamento del dipendente o l’imposizione delle dimissioni.

Come ricordato dalla giurisprudenza, infatti, commette il reato di estorsione il datore di lavoro che costringa i propri dipendenti ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alla legge ed ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato e ponendoli in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivalga a perdere il posto di lavoro.

Nel caso in esame, la decisione di merito è stata cassata, con rinvio, in quanto la Corte territoriale aveva omesso di operare il necessario accertamento, per ciascuno dei lavoratori considerati, diretto a verificare se le minacce messe in atto dall'imputato:

  • fossero dirette all'instaurazione del rapporto di lavoro a determinate condizioni;

ovvero

  • fossero rivolte, in presenza di un rapporto già avviato, anche se in nero, alla rinuncia di condizioni contrattuali convenute o ad altri diritti spettanti ai singoli lavoratori.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito