Procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza: Legge in Gazzetta

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Procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza: Legge in Gazzetta

E' approdata in Gazzetta la nuova Legge n. 60 del 24 maggio 2023, di modifica del processo penale per quel che riguarda procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza.

Il provvedimento - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023 - entra in vigore il 16 giugno 2023.

Per come illustrato dal relatore del provvedimento, senatore Zanettin, il Ddl è stato messo a punto con l'intenzione di risolvere alcuni problemi emersi con riferimento a due aspetti della riforma Cartabia.

Ciò che si è inteso correggere, in particolare, sono gli effetti della riforma per i casi in cui la persona offesa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte e per i reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ma che possono essere connotati dalla difficoltà di reperire prontamente la persona offesa medesima.

Aggravante mafiosa, di terrorismo o di eversione: reati perseguibili d'ufficio

In primo luogo, il provvedimento (art. 1) amplia il novero dei reati perseguibili d'ufficio, includendovi tutti i reati per i quali ricorra l'aggravante:

  • della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis.1, primo comma, del codice penale;

  • derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale.

Inoltre, il delitto di lesioni personali viene espressamente incluso fra i delitti per i quali il Codice delle leggi antimafia prevede la procedibilità d'ufficio qualora lo stesso risulti aggravato per essere stato commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 2).

Arresto obbligatorio in flagranza: querela anche sopravvenuta

Le successive modifiche contenute nel provvedimento riguardano l'arresto obbligatorio in flagranza per i delitti perseguibili a querela (art. 3).

Si prevede, in particolare, che esso debba essere eseguito anche in mancanza di querela, nelle ipotesi in cui la persona offesa non risulti presente o prontamente rintracciabile.

In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di 48 ore dall’arresto oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l’arrestato viene rimesso immediatamente in libertà.

Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria, in tali frangenti, saranno tenuti ad effettuare, con tempestività, ogni utile ricerca della persona offesa.

Quando la persona offesa è presente o è rintracciata, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente, ferma restando la necessità di rendere al dichiarante, anche con atto successivo, le informazioni di legge.

Nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, sono state anche introdotte disposizioni volte incidere sulla disciplina del giudizio direttissimo, al fine di coordinarla con le nuove disposizioni.

Si prevede, così, la sospensione del giudizio direttissimo, nel caso di convalida dell'arresto in flagranza eseguito in mancanza di querela, fino alla presentazione della querela o alla rinuncia a proporla ovvero fino alla scadenza del termine per la relativa presentazione.

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