Recesso no deal nella Brexit. Guide di orientamento Giustizia

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Recesso no deal nella Brexit. Guide di orientamento Giustizia

Il ministero della Giustizia ha diffuso due prospetti informativi, uno per il settore civile e l’altro per il penale, volti ad indicare agli uffici giudiziari le norme che saranno applicabili nei rapporti tra Italia e Regno Unito nel caso di recesso di quest’ultimo dall'Unione europea senza accordo (no deal).

Nell’ipotesi descritta, infatti, decadrebbero, tra le parti, le leggi europee finora applicate.

Prospetti informativi agli uffici giudiziari, civile e penale

I due prospetti sono stati messi a punto con la finalità di fornire, a titolo informativo e senza carattere esaustivo, una prima guida di orientamento per le autorità giudiziarie.

Recesso senza accordo, norme applicabili nel civile

L’attività di informazione del prospetto che riguarda il settore civile (allegato n. 1/2019) è stata focalizzata – si legge nel testo dell’elaborato – su quattro particolari aspetti:

  • gli strumenti di cooperazione giudiziaria civile che continuano ad applicarsi nonostante la Brexit;
  • gli strumenti che diventano applicabili tra Regno Unito e Italia, una volta venuta meno l’applicabilità, tra le parti, delle misure legislative dell’Unione;
  • i settori che, per effetto della Brexit, cessano di essere regolati da norme internazionalmente uniformi pattizie e, in questo caso, l’individuazione delle norme nazionali applicabili;
  • gli effetti della Brexit sui procedimenti pendenti.

In calce al testo, è allegata anche un’utile tabella riepilogativa che rammenta alcuni strumenti citati a titolo di esempio per particolari materie, dove sono rappresentati, rispettivamente, lo strumento europeo applicabile (ante Brexit) e lo strumento internazionale applicabile (post Brexit).

Qualifica di avvocato con titolo britannico, problematiche

Si segnalano, in particolare, alcune osservazioni contenute nel prospetto per quanto riguarda il settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, e, in particolare, della qualifica di avvocato.

In esso viene ricordato come il professionista con qualifica estera abbia due possibili percorsi per vedere riconosciuto il proprio titolo in Italia:

  • il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali di cui al D. lgs n. 206/2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE, di competenza del ministero della Giustizia (superamento obbligatorio di una prova attitudinale da parte dell’istante);
  • il procedimento di cui al D. lgs n. 96/2001, attuativo della direttiva 98/5/CE, di competenza dei consigli circondariali dell’ordine degli avvocati, riservato esclusivamente ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione abilitati ad esercitare la professione di avvocato, attraverso uno dei titoli professionali esplicitamente indicati, tra i quali, per il Regno Unito, i titoli: “Advocate/Barrister/Solicitor”.

Orbene, viene precisato che, in assenza di accordi particolari, la Brexit implicherà il venir meno del secondo procedimento.

Questo, senza contare che gli avvocati britannici in possesso dei titoli indicati perderanno anche la possibilità di esercitare la professione in libera prestazione temporanea e occasionale, non essendo più loro applicabile la direttiva 77/249/CEE, recepita con Legge n. 31/1982, sull’esercizio temporaneo ed occasionale della professione in Italia da parte di avvocati cittadini di altri Stati Ue.

Settore penale e cooperazione giudiziaria

Per quanto riguarda il penale, le informazioni rese dal Dicastero agli uffici giudiziari (allegato n. 2/2019) hanno il fine di facilitare la soluzione dei problemi di cooperazione giudiziaria che, presumibilmente, verranno ad emergere a seguito del passaggio del Regno Unito da Stato Membro a Stato Terzo.

Il prospetto informativo penale indica, in primo luogo, tutti i più importanti strumenti giuridici di cooperazione giudiziaria penale che, a partire dalla data dell’eventuale recesso “no deal”, non troverebbero più applicazione.

A seguire, vengono invece rappresentati gli strumenti internazionali applicabili in sostituzione di quelli europei.

La parte finale del testo esamina le norme applicabili, invece, per i procedimenti di cooperazione giudiziaria penale in corso, alla luce della legge da ultimo approvata dal Parlamento del Regno Unito e che consente a tutti i procedimenti pendenti alla data del recesso di continuare con l’applicazione degli strumenti di cooperazione giudiziaria penale europei.

E’ allegata all’elaborato, anche in questo caso, una tabella riepilogativa, non esaustiva, dove sono schematicamente indicati, con riferimento a specifiche materie, lo strumento europeo applicabile (ante Brexit) e lo strumento internazionale applicabile (post Brexit).

I due prospetti informativi, attualmente aggiornati all’8 aprile 2019, verranno via via adeguati dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia, tenendo conto dell’evoluzione dei negoziati.

Allegati

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