Reintegra non automatica per il lavoratore assolto

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La pronuncia di Cassazione numero 24366 (1 dicembre 2010) nega al lavoratore che ha subito il licenziamento disciplinare la automatica reintegrazione a seguito di assoluzione, trascorso un periodo di custodia cautelare, quando il recesso non abbia come unica causa quella. In pratica, in questi casi non opera l’articolo 102-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale; il lavoratore deve invece rispettare il termine di 5 anni per impugnare la sanzione, trascorsi inutilmente i quali egli perderà definitivamente la possibilità del reintegro.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - LE MASSIME - Norme e Tributi, p. 13 – Al lavoratore che è stato assolto non sempre spetta la reintegra

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