Rendicontazione di sostenibilità: schema in consultazione

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Rendicontazione di sostenibilità: schema in consultazione

Il Dipartimento del Tesoro ha posto in pubblica consultazione, il 16 febbraio 2024, lo schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) - sugli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità. La consultazione pubblica è aperta fino al giorno 18 marzo.

La direttiva 2022/2464/UE (CSRD) si inquadra nell’ambito del Green Deal Europeo con la finalità di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle imprese.

Il documento europeo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 dicembre 2022 ed è entrato in vigore il 5 gennaio 2023. Entro il 6 luglio 2024 gli Stati membri dovranno recepire la direttiva CSRD.

Obiettivi della rendicontazione di sostenibilità

Lo schema di decreto delegato posto in consultazione è stato elaborato dal Dipartimento del Tesoro e dalla Ragioneria Generale dello Stato, all’esito di un primo confronto con le strutture tecniche delle Autorità interessate.

Lo schema di decreto di recepimento della direttiva in parola intende operare l’estensione dell’ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità.

I soggetti interessati sono le grandi imprese e le società madri di grandi gruppi, anche non quotate, nonché delle piccole e medie imprese (purché con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, escluse le microimprese) e le imprese di paesi terzi (in presenza di determinati requisiti).

Viene aggiunto anche l’obbligo di redigere la rendicontazione di sostenibilità in base a standard comuni definiti al livello europeo (ESRS), elaborati dall’EFRAG e adottati dalla Commissione con specifici atti delegati.

La rendicontazione di sostenibilità dovrà essere sottoposta a un’attività di assurance per attestare la conformità del documento agli standard Esrs. Requisiti specifici sono richiesti per lo svolgimento di questa attività.

La possibilità per investitori e stakeholders di accedere ad un’informativa sulla sostenibilità, per singola impresa o gruppo, maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva, porterà conseguenze positive per il mercato finanziario in termini di completezza informativa, trasparenza e comparabilità dei dati.

Infatti, la comunicazione di tali informazioni di carattere non finanziario consentirà agli investitori di valutare meglio i rischi per la sostenibilità e l'impatto degli investimenti.

Calendario dell’applicazione della direttiva di sostenibilità

Sono previste date diverse per l’applicazione delle disposizioni della CSRD, in base alla tipologia di destinatari.

Dall’esercizio finanziario che inizia il:

  • 1° gennaio 2024 (o ad una data successiva) per le grandi imprese e per le imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che siano enti di interesse pubblico;
  • 1° gennaio 2025 (o ad una data successiva) per tutte le grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle di cui sopra;
  • 1° gennaio 2026 (o ad una data successiva) per le piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive;
  • 1° gennaio 2028 (o ad una data successiva) per imprese di paesi terzi.

Organi sociali coinvolti nella rendicontazione di sostenibilità

Dal documento posto in consultazione dal Dipartimento del Tesoro si apprende che la rendicontazione di sostenibilità sarà parte integrante della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori e costituirà una apposita sezione.

Pertanto, la pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità avverrà in base ai tempi previsti dalla normativa nazionale per l’approvazione e pubblicazione dei documenti finanziari dell’impresa.

Per la redazione, dee essere usato il formato elettronico unico europeo (Esef), in Extensible HyperText Markup Language (XHTML) con marcature xbrl.

Attestazione, soggetti incaricati

Lo schema di decreto in consultazione indica il soggetto che attesta la conformità della rendicontazione di sostenibilità:

  • un revisore legale o un'impresa di revisione contabile, che potrà essere lo stesso che si occupa della revisione contabile dell’ente ovvero uno diverso, sempre iscritto al registro dei revisori.

Quanto ai requisiti richiesti, i revisori dovranno ottenere l’abilitazione sostenendo un esame scritto e orale, svolgere un tirocinio di otto mesi presso un revisore legale o una società di revisione che siano titolari di attestazioni della conformità della relazione di sostenibilità e conseguire 25 crediti formativi. Ogni sei anni saranno soggetti a controllo di qualità.

Sul punto, l’ANC – Associazione Nazionale Commercialisti – nel comunicato stampa del 20 febbraio 2024 lamenta che tra i soggetti incaricati non rientrino i commercialisti iscritti all’Albo, ma non al Registro dei revisori legali.

Per il Presidente dell’Associazione, Marco Cuchel, si viene a creare, ancora una volta, un limite allo svolgimento della professione di commercialista: “Non vediamo per quale motivo i colleghi che fino a questo momento, essendo revisori, avevano tutti i requisiti per redigere l’informativa non finanziaria, si troveranno improvvisamente privi di quelle prerogative professionali che la Legge attribuisce loro”.

Pertanto, saranno fatte presente al Mef tutte le osservazioni e le proposte di modifica affinché il testo venga rivisto.

Osservazioni sulla Direttiva CSRD

Le osservazioni sullo schema di decreto delegato per il recepimento della direttiva CSRD possono essere inviate non oltre 18 marzo 2024, all’indirizzo mail: dt.direzione5.ufficio5@mef.gov.it.

Il Dipartimento del Tesoro informa che i commenti inviati saranno resi pubblici al termine della consultazione, eccetto il caso in cui sia fatta espressa richiesta di non divulgarli. Non vale, a tal fine, il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa.

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