Rendita da documentare

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, con sentenza n. 568/1989, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 13 della legge n. 1338/62, che regola la costituzione della rendita vitalizia reversibile, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto di lavoro. è intervenuta più volte sull’utilizzo della testimonianza come strumento per provare che un rapporto di lavoro si è svolto anche in epoca precedente o successiva rispetto a quella risultante da documento di data certa, arrivando a un orientamento ispirato al rispetto dei principi dettati in materia di onere probatorio. La questione è stata portata all’attenzione del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che ha precisato che ai fini della costituzione della rendita vitalizia reversibile, la regola secondo cui la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo deve essere circoscritta al caso in cui un documento provi l’avvenuta costituzione di un rapporto a partire da una certa epoca, o un documento provi che il rapporto di lavoro era esistente al momento di formazione del documento stesso. Il ricorso al “altri mezzi di prova” deve essere, quindi, escluso quando la data del documento è certa e sono certe le date di inizio e fine del rapporto di lavoro (Inps, messaggio 23295 del 30 agosto 2006).

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Contributi con riscatto agevolato – Leonardi

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