Responsabilità ex D. Lgs. 231. Da valutare l'adeguatezza del modello concretamente adottato

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4677 del 31 gennaio 2014, ha evidenziato come il giudizio riferito alla responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto legislativo n. 231/01 prescinda da qualsiasi apprezzamento di atteggiamenti di tipo psicologico e si sostanzi in una valutazione del modello concretamente adottato dall'azienda, in un'ottica di conformità/adeguatezza del modello medesimo rispetto agli scopi che esso si propone di raggiungere. Non si tratta di responsabilità oggettiva, posto che l'oggetto dell'esame è comunque “conseguenza di un'attività volontaria e consapevole di chi lo ha elaborato, approvato e reso esecutivo, ma si tratta, invece, di un giudizio strettamente normativo”.

Nel caso specificamente esaminato, la Suprema corte ha annullato, con rinvio, la sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato l'assoluzione emessa dal Gip nei confronti di una spa chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo dipendente dai reati di aggiotaggio consumati dal presidente del consiglio di amministrazione.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 - Società, la 231 non fa miracoli – Alberici
  • Il Sole 24Ore - Norme e Tributi, p. 21 - Modelli "231" in fuorigioco - Negri

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