Responsabilità penale del conducente abbagliato dai raggi solari

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L’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo, non integra il caso fortuito e pertanto non vale ad escludere la sua responsabilità penale per i danni eventualmente derivati alle persone.

E’ questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 52649 depositata il 18 dicembre 2014, in accoglimento del ricorso presentato dal P.M. avverso una pronuncia del Giudice di Pace.

Aveva stabilito, quest’ultimo, in particolare, che il fatto in questione non costituisse reato, in quanto il sinistro era stato causato da un improvviso accecamento del conducente dovuto alla luce solare.

Tale circostanza infatti, integrando il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità penale, avrebbe impedito all'automobilista di rilevare la moto della persona offesa nell’area di intersezione.

Secondo la Cassazione, al contrario, l’abbagliamento da raggi solari del conducente non poteva dirsi integrare il caso fortuito né escludere la sua responsabilità, essendo egli tenuto ad interrompere la marcia soprattutto in vista di un’intersezione, con manovra di svolta dell’automezzo.

Nel caso di specie, infatti, il conducente avrebbe dovuto adottare tutte le più opportune cautele al fine di non creare intralcio alla circolazione o l’insorgere di altri pericoli ed attendere il superare gli effetti del fenomeno impeditivo alla visibilità.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 46 – Il sole “accecante” non è caso fortuito

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