Restituzione della NASpI anticipata: pro quota se c'è una causa di forza maggiore

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Restituzione della NASpI anticipata: pro quota se c'è una causa di forza maggiore

Pubblicata la circolare n. 36 del 4 febbraio 2025 con la quale l'INPS recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 90 del 10 aprile 2024 - 20 maggio 2024  sull'obbligo di restituzione della NASpI anticipata.

Più in dettaglio, la citata sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nella parte in cui non limita l’obbligo di restituzione dell’anticipazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) alla durata del periodo di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della NASpI, qualora l’attività autonoma o di impresa per cui l’anticipazione è stata concessa non possa proseguire per cause di forza maggiore, sopravvenute e non imputabili al beneficiario.

NASpI anticipata: disciplina 

Il lavoratore può chiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo della NASpI per avviare un'attività lavorativa autonoma o un'impresa individuale (ovvero per sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio).

A stabilirlo è l’articolo 8, comma 1, del D.Lgs n. 22/2015. Il comma 4 dello stesso articolo prevede che, in caso di successiva instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico della NASpI, il lavoratore sia tenuto a restituire integralmente l’importo ricevuto (salvo che il rapporto sia instaurato con una cooperativa in cui il lavoratore abbia sottoscritto una quota di capitale sociale).

Evoluzione giurisprudenziale

La Corte Costituzionale,con la sentenza n. 194 del 14 ottobre 2021, aveva già affrontato il tema, ritenendo legittimo l’obbligo di restituzione integrale della NASpI anticipata a carico del lavoratore che, pur continuando a esercitare l’attività per la quale è corrisposto l’incentivo all’autoimprenditorialità, costituisca un rapporto di lavoro subordinato anche per un periodo limitato, considerandolo un indice della mancanza di autenticità dell’attività imprenditoriale.

Con la sentenza n. 90/2024, la Corte ha introdotto un'importante distinzione, evidenziando come il principio della restituzione integrale risulti sproporzionato e irragionevole nel caso in cui l’attività autonoma o di impresa sia stata interrotta per cause di forza maggiore non imputabili al beneficiario.

La Corte ha rilevato che, sebbene il rischio d’impresa sia una componente intrinseca dell’incentivo all’autoimprenditorialità, l’obbligo di restituzione integrale si configura come eccessivamente oneroso quando l’interruzione dell’attività avvenga per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario, come eventi naturali catastrofici, conflitti armati straordinari, incendi imprevedibili, esplosioni non imputabili al lavoratore, misure restrittive sanitarie o provvedimenti giudiziari imprevedibili.

Sulla base di quanto indicato dalla Corte Costituzionale sono, invece, da escludere dalle ipotesi di causa di forza maggiore le procedure concorsuali.

Procedura di accertamento delle cause e determinazione dell’indebito

Alla luce della sentenza n. 90/2024, l’INPS, prima di richiedere la restituzione della NASpI anticipata, dovrà verificare l’eventuale sussistenza di cause di forza maggiore che abbiano impedito la prosecuzione dell’attività autonoma/imprenditoriale.

L’Istituto invierà una comunicazione di avvio del procedimento al lavoratore, concedendogli un termine di 30 giorni per fornire la documentazione necessaria a dimostrare l’impossibilità di continuare l’attività per motivi indipendenti dalla sua volontà.

In caso di accertata causa di forza maggiore, l’obbligo di restituzione sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato prima della scadenza del periodo teorico della NASpI. L’importo da restituire sarà calcolato proporzionalmente ai giorni di durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato.

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