Retribuito il tempo per indossare gli indumenti di lavoro, salvo ccnl

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La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 11828 del 2013, interviene in materia di vestizione degli indumenti ed evidenzia come, per valutare se il tempo necessario per tale operazione debba essere retribuito, si debba far riferimento a quanto previsto nello specifico dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

I giudici spiegano che la vestizione e svestizione dell'abbigliamento di lavoro costituisce un'operazione preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa. Qualora sia lasciata al lavoratore la facoltà di sceglierne tempi e luoghi, il tempo ad esse dedicato non deve essere retribuito.

Nel caso in cui sia il datore di lavoro a scegliere luogo e momento della vestizione della divisa e degli indumenti di lavoro, il tempo per eseguire tale operazione rientra nell'effettivo orario di lavoro e come tale deve essere retribuito.

I giudici, inoltre, sottolineano la mancanza di contrasto con il D.Lgs n. 66 del 2003, che recepisce alcune direttive comunitarie, il quale specifica che per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
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