Retribuzioni convenzionali lavoratori esteri, chiarimenti Inps

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Retribuzioni convenzionali lavoratori esteri, chiarimenti Inps

Forniti il 23 marzo dall’Inps con la circolare n. 33 i chiarimenti relativi all’ambito di applicazione del decreto del 28 febbraio 2023, con cui il Ministero del lavoro ha determinato le retribuzioni convenzionali per i contributi dovuti da parte dei lavoratori operanti all'estero, e le istruzioni per le relative eventuali regolarizzazioni.

Ambito di applicazione

Le retribuzioni convenzionali determinate lo scorso 28 febbraio sono prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti nel 2023 a favore dei lavoratori operanti all’estero, cittadini degli altri Stati membri dell’UE, e di quelli extracomunitari titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

In via residuale, le retribuzioni convenzionali si applicano anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale è determinata con il raffronto con la fascia di retribuzione nazionale, data dal trattamento previsto dal ccnl comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti con esclusione dell’indennità estero.

L’importo è poi diviso per dodici e, raffrontando il risultato con le tabelle del settore corrispondente, è individuata la fascia retributiva da applicare.

I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto e di trasferimento nel corso del mese.

Casi particolari

  • Passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;

  • mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica.

In entrambi i casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento stesso.

  • Maturazioni nell’anno di compensi variabili.

In tal caso, poiché questi compensi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nella retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile, occorre rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e dividere il risultato per dodici mensilità. Ovviamente, se da tale operazione derivi una modifica della fascia di riferimento, si dovrà procedere ad un’operazione di conguaglio a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.

Regolarizzazioni contributive

Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 i datori di lavoro possono regolarizzare le proprie posizioni senza oneri aggiuntivi entro il prossimo 16 giugno attenendosi, nella compilazione della denuncia Uniemens, alle seguenti modalità:

  • calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • portare in aumento le differenze alle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
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