Rettifica nulla senza l'allegazione dell'atto parametro

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 11967 depositata il 28 maggio 2014, hanno accolto il ricorso presentato da un contribuente contro un avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate in rettifica del valore attribuito ad un immobile nel contesto di una compravendita.

Nel procedere con l'accertamento, il Fisco aveva preso a riferimento una stima dell'Ufficio tecnico erariale relativa alla vendita, avvenuta qualche tempo dopo, di altro immobile che era stato adibito alla stessa attività commerciale di quello del ricorrente.

Quest'ultimo aveva lamentato, tuttavia, la mancata allegazione dell'atto relativo alla vendita a cui la stima medesima si riferiva ritenendo, conseguentemente, che l'avviso fosse carente dal punto di vista motivazionale e, quindi, illegittimo.

Nella motivazione i presupposti di fatto e di diritto dell'avviso

E la Suprema corte ha aderito a questa doglianza facendo espresso richiamo a quanto previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis, del Dpr n. 131/1986 ai sensi del quale la motivazione dell'avviso di rettifica del valore degli immobili e di liquidazione della maggiore imposta, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

In particolare – rammenta la Corte - se la motivazione dell'accertamento fa riferimento ad un altro atto che – come nella specie - non sia conosciuto nè ricevuto dal contribuente, “questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale".

Se non sono osservate queste prescrizioni, in conclusione, l'accertamento è da considerare nullo.
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