Revisione al salto di qualità

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Ieri, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha approvato il Principio di revisione 002, riguardante le “Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-ter del Codice civile”, come modificato dal Dlgs 32/2007, attuativo della direttiva 2003/51/Ce. Lo scopo del documento è stabilire regole di comportamento e dotare di una guida operativa per fornire i giudizi sull’attendibilità dei dati di bilancio. Se il soggetto incaricato del controllo contabile è il collegio sindacale, esso deve redigere una relazione separata da quella “tipica”, anche se è possibile compilare un unico documento che integra, esponendole in parti distinte, le due relazioni. Il documento deve essere intitolato “Relazione di controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409 ter del Codice civile” e deve contenere alcuni elementi: il titolo; l’indicazione dei destinatari (assemblea degli azionisti nel caso di Spa o dei soci nelle Srl e nelle società cooperative); l’identificazione delle regole di redazione che la società applica o dovrebbe applicare; l'identificazione delle responsabilità facenti capo al redattore del bilancio oppure al revisore incaricato del controllo contabile.

Il primo paragrafo contiene, tra l’altro, l’indicazione delle regole da utilizzare per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidati. In particolare, si fa esplicito richiamo ai principi contabili internazionali emessi dallo Iasb (Ifrs) per le imprese che, sussistendone le condizioni, hanno optato per la loro adozione, e ai principi contabili nazionali emessi dall’Oic in tutti gli altri casi. In merito alla responsabilità della redazione del bilancio, si ricorda che essa compete agli amministratori, mentre è del revisore la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo contabile.

Il secondo paragrafo contiene la descrizione della natura e portata del controllo contabile, in cui si suggerisce di precisare: i principi e i criteri seguiti per la revisione; la descrizione del lavoro svolto e se esso fornisce una ragionevole base per fornire un giudizio; il riferimento alla precedente relazione del controllo contabile per un raffronto dei dati comparativi.

Il paragrafo contenente il giudizio senza rilievi è il terzo. Il revisore è in grado di esprimere un giudizio senza rilievi se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio. In caso contrario - il revisore non è in grado di fornire un giudizio senza rilievi perché in disaccordo con gli amministratori – il giudizio potrà essere con rilievi o negativo, oppure il revisore, in presenza di limitazioni, può anche dichiarare l’impossibilità di esprimere il giudizio. Per quanto riguarda la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, il Cndcec rinvia al Principio di revisione 001. La data di emissione della relazione non deve essere successiva al sedicesimo giorno antecedente quello dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, mentre il luogo di emissione è la sede del revisore o, nel caso in cui il controllo venga esercitato dal collegio sindacale, la sede della società.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24/25 – Berzè: nessun problema i tempi stretti - long
  • ItaliaOggi, p. 24/25 – Un controllo contabile su misura - De Angelis

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