Revisori legali con titolo estero, iscrizione sezione speciale del Registro

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Revisori legali con titolo estero, iscrizione sezione speciale del Registro

Il 26 novembre 2022 è entrato in vigore il Regolamento 1° settembre 2022, n. 174, pubblicato sulla G.U. n. 264 dell’11 novembre 2022, concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 7, del D.lgs. 39/2010.

Lo si apprende da una news pubblicata online sul sito istituzionale della Revisione legale.

Il MEF - Ragioneria dello Stato – comunica, inoltre, che nella sezione speciale revisori legali sono presenti le informazioni di dettaglio e la modulistica per l’iscrizione.

Registro revisori legali dei revisori di Paesi terzi

Possono iscriversi nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori di uno Stato estero non appartenente all’Unione Europea (Paese “terzo”), in possesso dei requisiti equivalenti a quelli previsti dal richiamato decreto legislativo, che se del caso hanno preso parte nel Paese estero a programmi di aggiornamento professionale, a condizione che il Paese terzo garantisca condizioni di reciprocità ai revisori italiani, e previo superamento di una prova attitudinale effettuata in lingua italiana e vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante.

ATTENZIONE: Pertanto, presso il MEF è istituita un’apposita sezione separata del Registro dei revisori legali relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi.

La suddetta sezione è suddivisa in due parti:

  • nella Parte A sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1 del d.lgs. 39/2010 che, previa verifica di determinati requisiti e in conformità all’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE, presentino una relazione di revisione riguardante il bilancio d’esercizio o il bilancio consolidato di un’impresa avente sede al di fuori dell’Unione i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE, ad eccezione di precise casistiche dettate al par. 1, lettere a) e b)
  • nella Parte B sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1 del d.lgs. 39/2010, bensì in conformità all’articolo 36 del citato decreto ovvero aventi sede in Paesi terzi che sono valutati “equivalenti” secondo l’art. 46 della direttiva 2006/43/EC. In altri termini, il dettato comunitario consente ad ogni Stato membro di non applicare o modificare in regime di deroga i requisiti di cui all’articolo 45, paragrafi 1 e 3, su base di reciprocità, solo a condizione che gli enti di revisione contabile o i revisori di Paesi terzi richiedenti l’iscrizione siano soggetti nel Paese terzo in cui hanno sede a sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfino requisiti ritenuti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32 della norma europea.

Le informazioni raccolte ai fini dell’iscrizione nella Sezione dei revisori ed enti di revisione di Paesi terzi sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze. I soggetti iscritti sono responsabili per i dati forniti ai fini della registrazione e per l’aggiornamento delle informazioni rese mediante gli appositi moduli provvedendo, se del caso, all’invio della documentazione comprovante.

ATTENZIONE: L’iscrizione non abilita i soggetti istanti all’esercizio della revisione legale in Italia.

Revisori di Paesi terzi, domanda di iscrizione sezione separata al Registro

La domanda di iscrizione dovrà essere preceduta da una richiesta volta all'ottenimento del riconoscimento del titolo professionale che abilita all'esercizio dell’attività di revisione conseguito nel Paese estero, da rivolgere sempre al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le medesime modalità previste per l’istanza di iscrizione, utilizzando l’apposito modulo (RL-12), corredato della relativa documentazione.

L'iscrizione nel Registro dei revisori legali di paese estero è comunque subordinata al superamento della prova attitudinale svolta ai sensi degli articoli 7 ed 8 del D.M. n. 145 del 20 giugno 2012, che si articola in una prova scritta ed una prova orale e si svolge, di regola, in concomitanza con la prima sessione utile prevista per l’esame di abilitazione dei revisori legali nazionali.

La domanda di iscrizione al Registro potrà essere compilata e presentata soltanto una volta concluso, con esito positivo, il procedimento di riconoscimento del titolo professionale e svolta la relativa prova attitudinale.

Il modulo compilato e poi stampato deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al MEF.

La domanda per il riconoscimento del titolo e quella di iscrizione devono essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo, non devono presentare correzioni o abrasioni manuali, e devono contenere gli allegati richiesti rispettivamente nei due distinti moduli, secondo le specifiche elencazioni riportate nelle rispettive “istruzioni per la compilazione della domanda”. Le due separate istanze dovranno altresì contenere la specifica presa d’atto di tutte le dichiarazioni ed attestazioni riportate nel corpo dei moduli stessi.

Revisore legale con titolo riconosciuto in Paese estero

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione nella Sezione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi, i soggetti richiedenti sono tenuti, inoltre, al versamento di un contributo fisso, determinato in €150,00, a copertura delle spese amministrative.

Il versamento può avvenire esclusivamente mediante bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip S.p.A. utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’Estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “Iscrizione Paesi Terzi - Parte A - Nominativo soggetto richiedente l’iscrizione”.

Provveduto al versamento del contributo, la ricevuta di avvenuto pagamento deve essere allegata al modulo di iscrizione.

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